Avamprogetto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

Art. 1a Sede e locali amministrativi degli uffici

1 I Cantoni designano la sede degli uffici per ogni circondario dello stato civile.

2 I Cantoni notificano prima il trasferimento di sede di un ufficio all’UFSC.

3 In ogni circondario dello stato civile è designato per lo meno un locale amministrativo a gratuita disposizione per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate.

4 Accordi sull’uso di altri locali per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni domestiche registrate sono soggetti all’approvazione dell’autorità di vigilanza; sono fatti salvi i casi in conformità degli articoli 70 capoverso 2 e 75i capoverso 2.

Art. 2 cpv. 1

1 I Cantoni possono istituire uffici dello stato civile speciali il cui circondario dello stato civile comprende tutto il territorio cantonale, a condizione che quest’ultimo non coincida con la sede dell’ufficio dello stato civile ordinario.

Art. 3 cpv. 4 -6

4 Le autorità in materia di stato civile provvedono, per quanto necessario, alla traduzione scritta del contenuto principale in tedesco, francese o italiano se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere. Il traduttore certifica la conformità della traduzione.

5 Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati.

6Abrogato

Art. 4 Ufficiale dello stato civile

1 I Cantoni assegnano a ogni ufficio dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile. Designano il responsabile e ne disciplinano la supplenza.

2 Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile.

3 Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:

a. la cittadinanza svizzera;

b. l’esercizio dei diritti civili;

c. l’attestato professionale federale di ufficiale dello stato civile.

4 Se la persona da nominare o da eleggere non possiede l’attestato professionale, nella decisione di nomina o elezione è fissato, d’intesa con l’autorità di vigilanza, il termine entro il quale l’attestato professionale va conseguito. In casi particolarmente motivati essa può, su richiesta, prorogare il termine.

5 Sino al conseguimento dell’attestato professionale, l’autorità di vigilanza decide, d’intesa con il responsabile dell’ufficio federale dello stato civile, in merito al settore