Avamprogetto OSC

Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

Art. 60 Ai ricercatori

1 I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non si può ragionevolmente pretendere che questi ultimi siano ottenuti presso le persone interessate.

2 La divulgazione è effettuata secondo gli oneri previsti dalla protezione dei dati obbligando in particolare i ricercatori a:

1. anonimizzare i dati non appena lo permette lo scopo del trattamento;

2. comunicare i dati soltanto con l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile;

3. garantire che in occasione della pubblicazione i risultati non permettano d’identificare le persone interessate.

3 Se la divulgazione dei dati dello stato civile è effettuata per scopi di ricerca i risultati possono essere pubblicati soltanto con l’autorizzazione scritta della persona interessata; il ricercatore è tenuto ad ottenere l’autorizzazione.

Art. 64 cpv. 2

2Agli interdetti occorre inoltre il consenso scritto del rappresentante legale. Chi dà il consenso deve legittimare il proprio diritto di rappresentanza. La sua firma è autenticata.

Art. 65 cpv. 1bis e 3

1bis L’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati al fatto che il matrimonio presuppone la loro libera volontà.

3 In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali amministrativi.

Art. 69 Collaborazione

1 Se non si può manifestamente esigere dai fidanzati di presentarsi di persona alla procedura preparatoria presso l’ufficio dello stato civile competente, può essere richiesta, soprattutto per la ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 65 capoverso 1, la collaborazione dell’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno svizzero.

2 I fidanzati dimoranti all’estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 65 capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all’estero. In casi eccezionali motivati e con l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, la dichiarazione può essere presentata anche ad uno straniero preposto alla documentazione che autentica la firma.