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Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine

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Ordinanza sullo stato civile RU 200

Art. 74a cpv. 6 e 7

6 L’ufficiale dello stato civile comunica per scritto la sua decisione di non entrare nel merito della domanda di preparazione al matrimonio oppure di rifiutare la celebrazione del matrimonio alle seguenti persone e autorità:

a. ai fidanzati; la decisione contiene i rimedi giuridici;

b. all’autorità di vigilanza del Cantone di attinenza;

c. all’autorità di vigilanza del Cantone di domicilio.

7 L’ufficio dello stato civile notifica alla competente autorità cantonale in materia d’immigrazione nel luogo di soggiorno dell’interessato, fatti e osservazioni che inducono a sospettare l’elusione delle disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 82 cpv. 2 e 3 OASA12) attraverso un matrimonio previsto o già celebrato. Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la decisione nonché il ritiro della domanda.

Art. 75c cpv. 2

2 Agli interdetti occorre inoltre il consenso scritto del rappresentante legale. Chi dà il consenso deve legittimare il proprio diritto di rappresentanza. La sua firma è autenticata.

Art. 75d cpv. 1bise 3

1bis L’ufficiale dello stato civile rende attenti i partner al fatto che la costituzione dell’unione domestica registrata presuppone la loro libera volontà.

3 In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali amministrativi.

Art. 75h Collaborazione

1 Se non si può manifestamente esigere da un partner di presentarsi di persona alla procedura preparatoria presso l’ufficio dello stato civile competente, può essere richiesta, soprattutto per la ricezione della dichiarazione di cui all’articolo 75d capoverso 1, la collaborazione dell’ufficio dello stato civile del luogo di soggiorno.

2 I partner dimoranti all’estero possono rilasciare la dichiarazione di cui all’articolo 75d capoverso 1 presso una rappresentanza svizzera all’estero. In casi eccezionali motivati e con l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, la dichiarazione può essere presentata anche ad uno straniero preposto alla documentazione che autentica la firma.

Titolo prima dell’art. 75i

Sezione 2: Costituzione dell’unione domestica registrata

12 RS 142.201