Avamprogetto OSC
Consultazione 2009/43: Ordinanza sullo stato civile (OSC) e Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 21 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Ordinanza sullo stato civile RU 200
4 Il diritto cantonale può prevedere che le persone tenute alla notificazione conformemente all’articolo 34a capoverso 2 lettera b possano notificare la morte per il tramite di un servizio amministrativo del Comune di domicilio delle persona morta. L’originale della notificazione firmato dalla persona tenuta alla notificazione va inviato senza indugio all’ufficio dello stato civile competente.
Titolo prima dell’art. 39
Abrogato
Art. 39 Decisioni e documenti esteri
1 I cittadini svizzeri e stranieri che hanno un legame sancito dal diritto di famiglia con cittadini svizzeri oppure sono domiciliati in Svizzera devono notificare decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile all’autorità in materia di stato civile in Svizzera e presentare i documenti pertinenti.
2 Le persone domiciliate all’estero adempiono l’obbligo di notificazione di cui al capoverso 1 per il tramite della rappresentanza svizzera competente.
Art. 41 lett. e
Le autorità amministrative comunicano le decisioni seguenti:
e. accertamento della cittadinanza (art. 49 cpv. 1 della legge del
29 settembre 195211 sulla cittadinanza).
Art. 42 cpv. 1 lett. d
1 Le autorità giudiziarie e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano le sentenze e le decisioni seguenti:
d. blocco della divulgazione dei dati e revoca del blocco (art. 46).
Art. 43 cpv. 1, cpv. 4 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 6
1 La comunicazione va indirizzata all’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria o amministrativa. L’autorità di vigilanza trasmette la notificazione all’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione.
4 Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti avvenuti dinnanzi al giudice:
b. all’autorità tutoria del domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f e cpv. 2).
11 RS 141.0