Progetto

Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto

13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/79

2. La Commissione informa il Parlamento europeo dell’esito Articolo 50

del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).

Monitoraggio e valutazione

3. In ogni altra regione, la Commissione stabilisce la data a

decorrere dalla quale la trasmissione dei dati di cui all’articolo 5,

paragrafo 1, diventa obbligatoria, una volta che gli Stati membri

abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le 1. L’Autorità di gestione provvede affinché siano istituite le

necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/ riguardanti tutte le domande nella regione interessata, ivi benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei

dati per conto di un altro Stato membro. Prima di tale data,

ciascuno Stato membro può iniziare le attività in queste regioni,

non appena abbia comunicato alla Commissione di aver adottato

2. Ai fini della manutenzione tecnica, l’Autorità di gestione ha le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e

accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trasmettere al VIS almeno i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1,

trattamento effettuate nel VIS.

lettere a) e b).

4. Le regioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono determinate secondo

la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 3. I criteri per 3. Due anni dopo l’entrata in funzione del VIS, e in seguito determinare tali regioni sono il rischio di immigrazione illegale, ogni due anni, l’Autorità di gestione presenta al Parlamento le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul della raccolta di dati biometrici da tutte le località di tali regioni. funzionamento tecnico del VIS, ivi compresa la sua sicurezza.

5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

europea le date di inizio delle attività in ciascuna regione. 4. Tre anni dopo l’entrata in funzione del VIS, e in seguito ogni

quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. Tale valutazione globale comprende un’analisi dei

6. Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, determina altri Stati membri al VIS prima che esso stesso, o un altro Stato se i principi di base permangono validi, valuta l’applicazione del membro che lo rappresenta, abbia iniziato a inserire i dati presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, conformemente ai paragrafi 1 e 3. l’impiego delle disposizioni di cui all’articolo 31 e le eventuali

implicazioni per le future attività. La Commissione presenta la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 49

Comitato

5. Prima della scadenza dei periodi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione riferisce in merito ai progressi

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’arti- tecnici compiuti per quanto riguarda l’impiego delle impronte colo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del digitali alle frontiere esterne e le relative implicazioni per la Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, durata delle interrogazioni effettuate utilizzando il numero di sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte Schengen di seconda generazione (SIS II) (1). digitali del titolare del visto, tra l’altro al fine di valutare se la

durata prevista di tale interrogazione comporta tempi di attesa eccessivi ai valichi di frontiera. La Commissione trasmette la

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono

invitare la Commissione a proporre, se del caso, opportune modifiche al presente regolamento.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/

468/CEE è fissato a due mesi.

6. Gli Stati membri comunicano all’Autorità di gestione e alla

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/

468/CE è fissato a due mesi. 7. L’Autorità di gestione comunica alla Commissione le

informazioni necessarie per presentare le valutazioni globali di

(1) GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4. cui al paragrafo 4.