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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/63
lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato d) agevolare i controlli ai valichi di frontiera esterni e disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione all’interno del territorio degli Stati membri;
2004/860/CE del Consiglio (1).
(32) Dovrebbe essere concluso un accordo per consentire a e) contribuire all’identificazione di qualsiasi persona che non
rappresentanti della Svizzera di essere associati al lavoro dei soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso,
comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri; suoi poteri esecutivi. Tale accordo è stato previsto nello
scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato
all’accordo di cui al considerando 31.
f) agevolare l’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003;
(33) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’ac-
quis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi
dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’Atto di adesione del 2003 e
dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione del 2005, g) contribuire a prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 3
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione 1. Le autorità designate degli Stati membri possono, in casi specifici e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, accedere ai dati conservati nel VIS di cui agli articoli Il presente regolamento definisce lo scopo e le funzionalità del
da 9 a 14 qualora esistano fondati motivi per ritenere che la sistema d’informazione visti (VIS) istituito dall’articolo 1 della
consultazione dei dati VIS contribuisca in misura sostanziale alla decisione 2004/512/CE, nonché le relative responsabilità. Esso
prevenzione, all’individuazione o all’investigazione di reati di definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra
terrorismo e di altri reati gravi. L’Europol può accedere al VIS Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di
entro i limiti delle sue competenze e laddove ciò sia necessario breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, incluse le
per l’adempimento delle sue funzioni.
decisioni di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di
agevolare l’esame di tali domande e le relative decisioni.
Articolo 2 2. La consultazione di cui al paragrafo 1 è effettuata attraverso punti di accesso centrali, responsabili di garantire il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso e delle procedure stabilite
Scopo
nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’indivitra le autorità centrali competenti per i visti, agevolando lo duazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto gravi (2). Gli Stati membri possono designare più di un punto di e alle relative decisioni, al fine di: accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura
organizzativa e amministrativa in adempimento dei loro obblighi costituzionali o legali. In un caso eccezionale d’urgenza, i punti di
a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto; accesso centrali possono ricevere richieste scritte, elettroniche od
orali e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di accesso siano rispettate, compresa la sussistenza di un caso eccezionale
b) evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato d’urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi
membro competente per l’esame della domanda; previo trattamento della richiesta.
c) agevolare la lotta contro la frode;
3. I dati ottenuti dal VIS ai sensi della decisione di cui al (1) Decisione 2004/860/CE, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a
paragrafo 2 non sono trasferiti a un paese terzo o a nome dell’Unione europea, nonché all’applicazione provvisoria di un’organizzazione internazionale, né sono messi a loro
alcune disposizioni, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità disposizione. Tuttavia, in un caso eccezionale d’urgenza, tali dati
europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78). (2) Cfr. pag. 129 della presente Gazzetta ufficiale.