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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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L 218/64 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008

possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti internazionale, o messi a loro disposizione, esclusivamente al e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera fine di prevenire e individuare reati di terrorismo e altri reati conformemente al regolamento (CE) n. 415/2003 del gravi, alle condizioni stabilite in tale decisione. Conformemente Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo al rilascio di visti alla legislazione nazionale, gli Stati membri provvedono a che i alla frontiera, compreso il rilascio di visti a marittimi in dati così trasferiti siano conservati e, su richiesta, messi a transito (1);

disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il

trasferimento di dati da parte dello Stato membro che ha inserito

i dati nel VIS è disciplinato dalla legislazione nazionale di tale 4) «modulo di domanda», il modulo armonizzato per la Stato membro. domanda di visto che figura all’allegato 16 dell’Istruzione

consolare comune;

4. Il presente regolamento non pregiudica eventuali obblighi

derivanti dalla legislazione nazionale in vigore che impongano di 5) «richiedente», chiunque sia soggetto all’obbligo del visto a comunicare alle autorità competenti informazioni relative a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del qualsiasi attività criminale, individuata dalle autorità di cui 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui

all’articolo 6 nell’esercizio delle loro funzioni, ai fini della cittadini devono essere in possesso del visto all’atto prevenzione, dell’investigazione e del perseguimento dei reati ad dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei

paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (2), ed esse connessi.

abbia presentato una domanda di visto;

Articolo 4

6) «membri del gruppo», i richiedenti che, per motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli Stati membri e a Definizioni lasciare detto territorio congiuntamente;

Ai sensi del presente regolamento, si intende per: 7) «documento di viaggio», il passaporto o altro documento

equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

1) «visto»:

8) «Stato membro competente», lo Stato membro che ha

a) un «visto per soggiorno di breve durata», quale inserito i dati nel sistema VIS;

definito all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della

convenzione di Schengen;

9) «verifica», il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell’identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni);

b) un «visto di transito», quale definito all’articolo 11,

paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Schengen;

10) «identificazione», il procedimento volto a determinare l’identità di una persona mediante ricerca in una banca

c) un «visto di transito aeroportuale», quale definito nella dati confrontando varie serie di dati (controllo mediante parte I, punto 2.1.1, dell’Istruzione consolare comune; confronto di vari campioni);

d) un «visto con validità territoriale limitata», quale 11) «dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, definito all'articolo 11, paragrafo 2, articoli 14 e 16 caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura.

della convenzione di Schengen;

Articolo 5

e) un «visto nazionale per soggiorni di lunga durata

valido anche come visto per soggiorni di breve Categorie di dati

durata», quale definito all’articolo 18 della conven-

zione di Schengen;

1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

2) «vignetta visto», il modello uniforme per i visti quale a) i dati alfanumerici sul richiedente e sui visti richiesti,

definito dal regolamento (CE) n. 1683/95; rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all’articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;

3) «autorità competenti per i visti», le autorità che in ogni Stato (1) GU L 64 del 7.3.2003, pag. 1.

membro sono competenti per l’esame delle domande di (2) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo visto e per l’adozione delle relative decisioni ovvero per dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, l’adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga pag. 18; rettifica nella GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10).