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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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L 218/72 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, il VIS dell’Unione europea, è responsabile della gestione operativa del cancella automaticamente il fascicolo e i collegamenti fatti verso VIS centrale e delle interfacce nazionali. In cooperazione con gli il medesimo conformemente all’articolo 8, paragrafi 3 e 4. Stati membri, l’Autorità di gestione provvede a che in qualsiasi

momento siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili per il VIS centrale e le interfacce nazionali.

Articolo 24

2. L’Autorità di gestione è responsabile altresì dei seguenti Modifica dei dati compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali:

1. Soltanto lo Stato membro competente ha il diritto di

modificare i dati da esso trasmessi al VIS, correggendoli o

a) controllo;

cancellandoli.

b) sicurezza;

2. Qualora uno Stato membro disponga di prove indicanti che

i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS

in violazione delle disposizioni del presente regolamento, ne c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale gestore.

messaggio può essere trasmesso mediante l’infrastruttura del VIS.

3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti

3. Lo Stato membro competente controlla i dati in questione e, relativi all’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le se necessario, li corregge o li cancella immediatamente. interfacce nazionali, in particolare:

a) compiti di esecuzione del bilancio;

Articolo 25

Cancellazione anticipata dei dati b) acquisizione e rinnovo;

1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all’arti- c) aspetti contrattuali.

colo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la

cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla

domanda e i collegamenti di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, 4. Durante un periodo transitorio, prima che l’Autorità di che lo riguardano sono cancellati dal VIS senza indugio da parte gestione entri in funzione, la Commissione è responsabile della dello Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in gestione operativa del VIS. La Commissione può delegare tale questione. compito nonché i compiti di esecuzione del bilancio, in

conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento

2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità uno Stato membro, quest’ultimo provvede ad informarne europee (1), a organismi nazionali del settore pubblico di due prontamente lo Stato o gli Stati membri competenti. Tale diversi Stati membri.

messaggio può essere trasmesso mediante l’infrastruttura del VIS.

5. Ogni organismo nazionale del settore pubblico di cui al

3. Se il rifiuto di un visto è stato annullato da un organo paragrafo 4 soddisfa i seguenti criteri di selezione:

giurisdizionale o da un’istanza di ricorso, lo Stato membro che

ha rifiutato il visto sopprime senza indugio i dati di cui

all’articolo 12 non appena la decisione di annullamento del a) dimostrare di possedere un’ampia esperienza nell’esercizio rifiuto del visto sia definitiva. di un sistema d’informazione su larga scala;

b) possedere notevoli conoscenze specialistiche in materia di CAPO V requisiti di funzionamento e di sicurezza di un sistema d’informazione su larga scala;

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

c) disporre di personale sufficiente ed esperto, con compe-Articolo 26 tenze professionali e conoscenze linguistiche adeguate per lavorare in un ambiente di cooperazione internazionale, quali quelle richieste dal VIS;

Gestione operativa

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo

1. Dopo un periodo transitorio, un organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, (l’«Autorità di gestione»), finanziato dal bilancio generale pag. 9).