Progetto
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/73
d) disporre di un’infrastruttura costituita da installazioni sicure Articolo 28
e appositamente costruite, capaci, in particolare, di
sostenere e garantire il funzionamento continuo di sistemi
Relazione con i sistemi nazionali
informatici su larga scala;
1. Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno Stato membro tramite l’interfaccia nazionale dello Stato membro
e) disporre di un contesto amministrativo che gli permetta di interessato.
adempiere adeguatamente ai compiti previsti ed evitare
eventuali conflitti d’interesse.
2. Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale che fornisce l’accesso al VIS alle autorità competenti di cui
6. Prima di ogni delega di cui al paragrafo 4 e poi a intervalli all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e collega l’autorità nazionale regolari, la Commissione informa il Parlamento europeo e il all’interfaccia nazionale.
Consiglio in merito alle condizioni della delega, alla sua portata
precisa e agli organismi ai quali i compiti sono delegati.
3. Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate per il trattamento dei dati.
7. Qualora durante il periodo transitorio deleghi la propria
responsabilità a norma del paragrafo 4, la Commissione
4. Ciascuno Stato membro è responsabile:
provvede ad assicurare che tale delega rispetti pienamente i
limiti posti dal sistema istituzionale stabilito nel trattato. Essa
assicura in particolare che la delega non si ripercuota
negativamente sull’efficacia dei meccanismi di controllo previsti a) dello sviluppo del sistema nazionale e/o del suo adegua-
dal diritto comunitario, siano essi a cura della Corte di giustizia, mento al VIS conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della Corte dei conti o del garante europeo della protezione dei della decisione 2004/512/CE;
dati.
b) dell’organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale;
8. La gestione operativa del VIS consiste nell’insieme dei
compiti necessari a garantire un funzionamento del VIS 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento, e c) della gestione e delle modalità di accesso al VIS da parte del comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di competenti a norma del presente regolamento nonché della
qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto redazione e dell’aggiornamento periodico di un elenco di riguarda il tempo richiesto per l’interrogazione della banca dati tale personale con le relative qualifiche;
centrale da parte di uffici consolari, che dovrebbe essere il più
breve possibile.
d) del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento all’interfaccia
9. Fatto salvo l’articolo 17 dello Statuto dei funzionari delle nazionale, compresi i costi operativi e di investimento per Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) l’infrastruttura di comunicazione tra l’interfaccia nazionale
n. 259/68 (1), l’Autorità di gestione applica norme adeguate in e il sistema nazionale.
materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza
equivalenti ai membri del proprio personale che debbano
lavorare con i dati VIS. Questo obbligo vincola tale personale 5. Prima di essere autorizzato a trattare dati memorizzati nel anche dopo che abbia lasciato l’incarico o cessato di lavorare, VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS riceve ovvero portato a termine le attività. una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di
protezione dei dati ed è informato dei relativi reati e sanzioni.
Articolo 27
Articolo 29
Sede del sistema centrale d’informazione visti Responsabilità per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati
Il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e 1. Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS trattamento dei dati e, segnatamente, che soltanto il personale centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai centrale principale in caso di guasto del sistema, si trova a Sankt fini dell’assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente Johann im Pongau (Austria). regolamento. Lo Stato membro competente garantisce in
particolare:
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del
30.3.2007, pag. 1). a) la legittimità della raccolta dei dati;