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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/75

c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, Articolo 33

modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei

supporti di dati);

Responsabilità

d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che 1. Qualsiasi persona o Stato membro che abbia subito un

sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali danno in esito ad un’operazione illegale di trattamento di dati o memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza ad un atto incompatibile con il presente regolamento ha diritto a autorizzazione (controllo della conservazione); un indennizzo per il danno subito da parte dello Stato membro responsabile. Tale Stato può essere esonerato, in tutto o in parte, da tale responsabilità se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.

e) impedire che i dati siano trattati nel VIS senza auto-

rizzazione e che i dati trattati nel VIS siano modificati o

cancellati senza autorizzazione (controllo dell’inserimento

dei dati); 2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all’inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui l’Autorità di gestione o un altro Stato membro abbiano omesso

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere al VIS di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il

abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro auto- danno o ridurne al minimo l’impatto.

rizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e

uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato

(controllo dell’accesso ai dati);

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle disposizioni nazionali dello Stato membro convenuto.

g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al VIS

creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità

delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare,

cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali Articolo 34

profili a disposizione delle autorità di controllo nazionali di

cui all’articolo 41, su richiesta di queste ultime (profili

personali); Registri

1. Gli Stati membri e la Commissione tengono registri di tutte

h) garantire che la possibilità di verificare e stabilire a quali le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali

organismi possono essere trasmessi dati personali mediante registrazioni indicano la finalità dell’accesso di cui all’articolo 6, apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22, la data e l’ora, il tipo di dati comunicazione); trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14, il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17, 18, paragrafi da 1 a 3, 19, paragrafo 1, 20, paragrafo 1, 21, paragrafo 1, e 22, paragrafo 1, nonché l’autorità che inserisce o

i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati estrae i dati. Inoltre, ciascuno Stato membro tiene i registri del

siano stati trattati nel VIS, quando, da chi e per quale scopo personale debitamente autorizzato ad inserire e ad estrarre i dati. (controllo della registrazione dei dati);

2. Tali registri possono essere utilizzati unicamente per il

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di controllo, ai fini della protezione dei dati, dell’ammissibilità del

cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dal trattamento dei dati nonché per garantire la sicurezza degli stessi. VIS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei I registri sono protetti mediante misure adeguate dall’accesso non supporti di dati, possano essere letti, copiati, modificati o autorizzato e sono cancellati dopo un anno dalla scadenza del cancellati senza autorizzazione tali dati personali (controllo periodo di conservazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del trasporto); sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già avviate.

k) controllare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al

presente paragrafo e adottare le necessarie misure orga- Articolo 35

nizzative relative al controllo interno per garantire

l’osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

Verifica interna

3. L’Autorità di gestione adotta le misure necessarie per Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi al riguarda il funzionamento del VIS, compresa l’adozione di un presente regolamento e cooperi, se necessario, con l’autorità piano di sicurezza. nazionale di controllo.