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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/67

Articolo 11 e) è sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno ovvero di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito;

Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda

f) è segnalato ai fini del rifiuto della non ammissione nel Qualora sia costretta a interrompere l’esame della domanda, sistema d’informazione Schengen (SIS) e/o nel registro l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato nazionale;

membro aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

1) informazioni sullo stadio della procedura, con l’indicazione g) è ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza

che l’esame della domanda è stato interrotto; interna o le relazioni internazionali di uno Stato membro, o per la salute pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice

2) autorità che ha interrotto l’esame della domanda e relativa

comunitario relativo al regime di attraversamento delle sede;

frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1).

3) data e luogo della decisione di interruzione dell’esame;

Articolo 13

4) Stato membro competente per l’esame della domanda.

Dati da aggiungere in caso di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto

Articolo 12

1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento, di Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al

1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, fascicolo i seguenti dati:

l’autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto

aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato o che il suo periodo

a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione di validità è stato ridotto;

che il visto è stato rifiutato;

b) autorità che ha annullato, revocato o ridotto il periodo di

b) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede; validità del visto e relativa sede;

c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto.

c) luogo e data della decisione;

2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti

motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente: d) se del caso, nuova data di scadenza del visto;

a) è sprovvisto di documenti di viaggio validi; e) numero di vignetta visto, se la riduzione del periodo di

validità del visto richiede una nuova vignetta visto.

b) è in possesso di documento di viaggio falso/contraffatto/

alterato;

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento, la revoca o la riduzione del periodo di validità del visto:

c) è sprovvisto di documenti che giustifichino lo scopo e le

condizioni del soggiorno; in particolare si ritiene che il

richiedente costituisca un rischio di immigrazione illegale ai

sensi della parte V dell’Istruzione consolare comune; a) in caso di annullamento o di revoca, uno o più dei motivi di cui all’articolo 12, paragrafo 2;

d) ha già soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei (1) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal

mesi nel territorio degli Stati membri; regolamento (CE) n. 296/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60).