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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/67
Articolo 11 e) è sprovvisto di sufficienti mezzi di sussistenza in relazione al periodo e alle modalità del soggiorno ovvero di mezzi sufficienti per il rientro nel paese di origine o di transito;
Dati da aggiungere in caso di interruzione dell’esame della domanda
f) è segnalato ai fini del rifiuto della non ammissione nel Qualora sia costretta a interrompere l’esame della domanda, sistema d’informazione Schengen (SIS) e/o nel registro l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato nazionale;
membro aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
1) informazioni sullo stadio della procedura, con l’indicazione g) è ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza
che l’esame della domanda è stato interrotto; interna o le relazioni internazionali di uno Stato membro, o per la salute pubblica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice
2) autorità che ha interrotto l’esame della domanda e relativa
comunitario relativo al regime di attraversamento delle sede;
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1).
3) data e luogo della decisione di interruzione dell’esame;
Articolo 13
4) Stato membro competente per l’esame della domanda.
Dati da aggiungere in caso di annullamento, di revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto
Articolo 12
1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento, di Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto revoca o di riduzione del periodo di validità di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al
1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, fascicolo i seguenti dati:
l’autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto
aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato o che il suo periodo
a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione di validità è stato ridotto;
che il visto è stato rifiutato;
b) autorità che ha annullato, revocato o ridotto il periodo di
b) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede; validità del visto e relativa sede;
c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto.
c) luogo e data della decisione;
2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti
motivi che giustificano il rifiuto del visto. Il richiedente: d) se del caso, nuova data di scadenza del visto;
a) è sprovvisto di documenti di viaggio validi; e) numero di vignetta visto, se la riduzione del periodo di
validità del visto richiede una nuova vignetta visto.
b) è in possesso di documento di viaggio falso/contraffatto/
alterato;
2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento, la revoca o la riduzione del periodo di validità del visto:
c) è sprovvisto di documenti che giustifichino lo scopo e le
condizioni del soggiorno; in particolare si ritiene che il
richiedente costituisca un rischio di immigrazione illegale ai
sensi della parte V dell’Istruzione consolare comune; a) in caso di annullamento o di revoca, uno o più dei motivi di cui all’articolo 12, paragrafo 2;
d) ha già soggiornato per tre mesi durante un periodo di sei (1) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal
mesi nel territorio degli Stati membri; regolamento (CE) n. 296/2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 60).