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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/71

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 competente in materia d’asilo è abilitata a consultare i seguenti risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di dati del fascicolo relativo alla domanda e ai fascicoli correlati del scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non riguarda i dati di cui alla lettera e), del coniuge e dei figli, ai sensi anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al l’autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i paragrafo 1:

seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto

riguarda i dati di cui alla lettera g) inerenti al coniuge e ai figli, ai

sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al a) numero della domanda;

paragrafo 1:

b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9,

a) numero della domanda, autorità che ha rilasciato o punto 4, lettere a), b) e c);

prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un

altro Stato membro;

c) fotografie;

b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9,

punto 4, lettere a) e b); d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo a eventuali visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta;

c) tipo di visto;

e) dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli correlati inerenti al coniuge e ai figli.

d) periodo di validità del visto;

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del

e) durata del soggiorno previsto; presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità

nazionali designate di cui all’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.

f) fotografie;

CAPO IV

g) dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli

relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai figli. CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI

Articolo 23

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del

presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità Periodo di conservazione dei dati

nazionali designate di cui all’articolo 21, paragrafo 6, del

regolamento (CE) n. 343/2003.

1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all’articolo 34.

Articolo 22

Accesso ai dati per l’esame della domanda di asilo Tale periodo decorre:

1. Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di asilo, le a) dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma rilasciato;

dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire

interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.

b) dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato;

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere

utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia

esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, c) dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;

combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera b).

d) dalla data della decisione delle autorità competenti per i

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 visti, qualora un visto sia stato rifiutato, annullato, ridotto o risulti che un visto rilasciato è registrato nel VIS, l’autorità revocato.