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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/71
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 competente in materia d’asilo è abilitata a consultare i seguenti risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di dati del fascicolo relativo alla domanda e ai fascicoli correlati del scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non riguarda i dati di cui alla lettera e), del coniuge e dei figli, ai sensi anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda d’asilo, dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al l’autorità competente in materia di asilo è abilitata a consultare i paragrafo 1:
seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto
riguarda i dati di cui alla lettera g) inerenti al coniuge e ai figli, ai
sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al a) numero della domanda;
paragrafo 1:
b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9,
a) numero della domanda, autorità che ha rilasciato o punto 4, lettere a), b) e c);
prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un
altro Stato membro;
c) fotografie;
b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9,
punto 4, lettere a) e b); d) dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo a eventuali visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta;
c) tipo di visto;
e) dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli correlati inerenti al coniuge e ai figli.
d) periodo di validità del visto;
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del
e) durata del soggiorno previsto; presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità
nazionali designate di cui all’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 343/2003.
f) fotografie;
CAPO IV
g) dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e b), dei fascicoli
relativi alla domanda correlati inerenti al coniuge e ai figli. CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI
Articolo 23
3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del
presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità Periodo di conservazione dei dati
nazionali designate di cui all’articolo 21, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 343/2003.
1. Ciascun fascicolo è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la registrazione di cui all’articolo 34.
Articolo 22
Accesso ai dati per l’esame della domanda di asilo Tale periodo decorre:
1. Unicamente ai fini dell’esame di una domanda di asilo, le a) dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma rilasciato;
dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, a eseguire
interrogazioni con impronte digitali del richiedente asilo.
b) dalla nuova data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato prorogato;
Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere
utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia
esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, c) dalla data della creazione del fascicolo nel VIS, qualora la punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in domanda sia stata ritirata, chiusa o interrotta;
combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera b).
d) dalla data della decisione delle autorità competenti per i
2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 visti, qualora un visto sia stato rifiutato, annullato, ridotto o risulti che un visto rilasciato è registrato nel VIS, l’autorità revocato.