Progetto
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
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L 218/78 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008
riferiscono, elaborano proposte armonizzate per soluzioni c) la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata congiunte di eventuali problemi e promuovono la sensibilizza- dei dati ai sensi degli articoli da 23 a 25;
zione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati.
d) la registrazione dei dati e il relativo accesso conformemente
3. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della all’articolo 34;
protezione dei dati si riuniscono a tal fine almeno due volte
l’anno. I costi di tali riunioni e la gestione delle stesse sono a
carico del garante europeo della protezione dei dati. Nella prima e) il meccanismo di consultazione e le procedure di cui riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di all’articolo 16.
lavoro sono elaborati congiuntamente, se necessario.
Articolo 46
4. Ogni due anni è trasmessa al Parlamento europeo, al
Consiglio, alla Commissione e all’Autorità di gestione una
relazione congiunta sulle attività svolte. La relazione comprende Integrazione delle funzionalità tecniche della rete di un capitolo su ciascuno Stato membro, redatto dalla relativa consultazione Schengen
autorità di controllo nazionale.
Il meccanismo di consultazione di cui all’articolo 16 sostituisce la rete di consultazione Schengen a decorrere dalla data stabilita Articolo 44 secondo la procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 3, una volta che tutti gli Stati membri che usano la rete di consultazione Schengen alla data di entrata in vigore del presente regolamento
Protezione dei dati durante il periodo transitorio
abbiano comunicato le disposizioni tecniche e giuridiche relative all’uso del VIS ai fini della consultazione tra autorità centrali Qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue responsa- competenti per i visti in merito a domande di visto bilità a un altro organismo o ad altri organismi, a norma conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione dell’articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, la di Schengen.
Commissione provvede affinché il garante europeo della
protezione dei dati abbia la facoltà e la possibilità di svolgere
pienamente i suoi compiti, compreso lo svolgimento di controlli Articolo 47
in loco, e di esercitare i poteri attribuitigli dall’articolo 47 del
regolamento (CE) n. 45/2001.
Inizio della trasmissione
CAPO VII Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, al VIS centrale DISPOSIZIONI FINALI attraverso l’interfaccia nazionale.
Articolo 45
Articolo 48
Attuazione da parte della Commissione Inizio delle attività
1. Il VIS centrale, l’interfaccia nazionale in ciascuno Stato
membro e l’infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e 1. La Commissione determina la data a partire dalla quale il VIS le interfacce nazionali sono attuati dalla Commissione quanto entra in funzione una volta che:
prima dopo l’entrata in vigore del presente regolamento,
comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). a) siano state prese le misure di cui all’articolo 45, paragrafo 2;
2. Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS b) la Commissione abbia dichiarato il positivo completamento centrale, delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di di un collaudo generale del VIS, che deve essere effettuato comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono dalla Commissione insieme agli Stati membri;
adottate secondo la procedura prevista all’articolo 49, para-
grafo 2, in particolare per quanto riguarda:
c) in seguito alla convalida delle disposizioni tecniche, gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver
a) l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande, adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per
conformemente all’articolo 8; raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella prima regione determinata conformemente al paragrafo 4, ivi
b) l’accesso ai dati conformemente all’articolo 15 e agli arti- comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione
coli da 17 a 22; dei dati per conto di un altro Stato membro.