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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/61

(8) Le condizioni e le procedure per l’inserimento, la modifica, che potrebbero aver presentato in un altro momento una

la cancellazione e la consultazione dei dati nel VIS domanda di visto. Un periodo più breve non sarebbe dovrebbero tener conto delle procedure definite nell’Istru- sufficiente a tali scopi. I dati dovrebbero essere cancellati

zione consolare comune in materia di visti diretta alle dopo un periodo di cinque anni, a meno che non vi siano rappresentanze diplomatiche e consolari (1) («l’Istruzione motivi per cancellarli prima.

consolare comune»).

(9) Le funzionalità tecniche della rete per la consultazione delle (15) Si dovranno elaborare norme precise concernenti le

autorità centrali competenti per i visti di cui all’articolo 17, responsabilità per l’istituzione e la gestione del VIS e le paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell’Ac- responsabilità degli Stati membri in relazione ai sistemi

cordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli nazionali e all’accesso ai dati da parte delle autorità Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica nazionali.

federale di Germania e della Repubblica francese relativo

all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere

comuni (2) («la convenzione di Schengen») dovrebbero

essere integrate nel VIS. (16) È necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La responsabilità della

(10) Per garantire il controllo e l’identificazione affidabili dei Commissione in relazione a tali danni è disciplinata

richiedenti il visto, è necessario inserire nel VIS i dati dall’articolo 288, paragrafo 2, del trattato.

biometrici.

(17) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del (11) È necessario definire le autorità competenti dei singoli Stati

membri il cui personale debitamente autorizzato sarà Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle

abilitato ad inserire, modificare, cancellare o consultare dati persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (3), si ai fini specifici del VIS conformemente al presente

regolamento, nella misura necessaria all’assolvimento dei applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati propri compiti. membri in applicazione del presente regolamento. Tuttavia, occorrerebbe precisare taluni punti per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla tutela dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono e al controllo (12) Ogni trattamento dei dati VIS dovrebbe essere proporzio- della protezione dei dati.

nato agli obiettivi perseguiti e necessario all’assolvimento

dei compiti delle autorità competenti. Nell’utilizzare il VIS

le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della

dignità umana e dell’integrità delle persone i cui dati

(18) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone

del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela in base al sesso, alla razza o all’origine etnica, alla religione

delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati o alle convinzioni personali, alla disabilità, all’età o

personali da parte delle istituzioni e degli organismi

all’orientamento sessuale.4

comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( ), si applica alle attività delle istituzioni e degli organismi comunitari nell’espletamento dei propri compiti in qualità (13) Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da uno di responsabili della gestione operativa del VIS. Occorre-

strumento giuridico distinto, adottato nell’ambito del rebbe tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le

titolo VI del trattato sull’Unione europea e concernente responsabilità in materia di trattamento dei dati e il l’accesso per la consultazione al VIS da parte delle autorità controllo della protezione degli stessi.

competenti in materia di sicurezza interna.

(14) I dati personali registrati nel sistema VIS non dovrebbero (19) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù

essere conservati più di quanto necessario ai fini del VIS. È dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE dovrebbero opportuno conservare i dati per un periodo massimo di verificare la legittimità del trattamento dei dati personali cinque anni, affinché i dati relativi a domande precedenti da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della possano essere presi in considerazione per valutare le protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/ domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti, e 2001 dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli

per costituire una documentazione sugli immigranti illegali organismi comunitari connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto riguarda (1) GU C 326 del 22.12.2005, pag. 1. Istruzione modificata da ultimo

i dati stessi.

dalla decisione 2006/684/CE del Consiglio (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 29). (2) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. Convenzione modificata da (3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dalla ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo direttiva (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4). (4) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.