Progetto
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
L 218/62 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008
(20) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e
controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati loro. all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2), che rientra nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (3), relativa a talune modalità di applicazione del suddetto (21) Affinché il controllo dell’applicazione del presente regola- accordo.
mento sia efficace, è necessario procedere ad una
valutazione ad intervalli regolari.
(28) Dovrebbe essere concluso un accordo per permettere a (22) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni rappresentanti dell’Islanda e della Norvegia di essere
applicabili in caso di violazione del presente regolamento e associati ai lavori dei comitati che assistono la Commisgarantirne l’applicazione. sione nell’esercizio delle sue competenze d’esecuzione. Tale accordo è stato previsto nell’Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che (23) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regola- coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi
mento dovrebbero essere adottate secondo la decisione poteri esecutivi (4), allegato all’accordo di cui al conside-1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante rando 27.
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (1).
(29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle (24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è disposizioni dell’acquis di Schengen al quale il Regno Unito
conforme ai principi sanciti, in particolare, nella Carta dei non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE diritti fondamentali dell’Unione europea. del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (5), e della successiva decisione 2004/926/CE del (25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all’attuazione di
l’istituzione di un sistema comune di informazione sui visti parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte del e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (6). Il per lo scambio di dati in materia di visti tra Stati membri, Regno Unito non partecipa pertanto all’adozione del non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli presente regolamento, non è da esso vincolato né è Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o soggetto alla sua applicazione.
degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire, in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato;
il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di (30) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle proporzionalità enunciato nello stesso articolo. disposizioni dell’acquis di Schengen al quale l’Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis (26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione di Schengen (7); l’Irlanda non partecipa pertanto all’ado-
della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al zione del presente regolamento, non è da esso vincolata né trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca è soggetta alla sua applicazione.
non partecipa all’adozione del presente regolamento e di
conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua
applicazione. Dato che il presente regolamento si basa
sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni della
parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità (31) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento europea, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo la costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Danimarca dovrebbe decidere, entro un termine di sei mesi Schengen, ai sensi dell’accordo concluso fra l’Unione dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel proprio diritto interno. sull’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1,
(27) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni (3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.
dell’acquis di Schengen, ai sensi dell’accordo concluso dal (4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 53.
(5) GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43. (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla (6) GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70. decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). (7) GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.