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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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L 218/68 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008

b) in caso di decisione di ridurre il periodo di validità del visto, riduzione della validità dei visti, conformemente alle pertinenti

uno o più dei motivi seguenti: disposizioni.

i) decisione di espulsione del titolare del visto; 2. Ai fini del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti è

abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:

ii) mancanza di adeguati mezzi di sussistenza per la

durata inizialmente prevista del soggiorno.

a) numero della domanda;

Articolo 14

b) dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera a);

Dati da aggiungere in caso di proroga del visto

c) dati relativi al documento di viaggio di cui all’articolo 9,

1. Qualora sia adottata una decisione di proroga di un visto,

punto 4, lettera c);

l’autorità competente per i visti che ha prorogato il visto

aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

d) il cognome, il nome e l’indirizzo della persona fisica o la

a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione ragione sociale e l’indirizzo della società/altra organizza-

che il visto è stato prorogato; zione di cui all’articolo 9, punto 4, lettera f);

b) autorità che ha prorogato il visto e relativa sede; e) impronte digitali;

c) luogo e data della decisione; f) numero di vignetta visto e data di rilascio di eventuali visti

precedenti.

d) numero di vignetta visto, qualora la proroga del visto

richieda una nuova vignetta visto;

3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al richiedente sono

e) data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato; registrati nel VIS, l’autorità competente per i visti ha accesso ai

fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al

f) periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno; paragrafo 1.

g) zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è

autorizzato a spostarsi, in conformità delle pertinenti Articolo 16

disposizioni dell’Istruzione consolare comune;

Uso del VIS per la consultazione e richiesta di documenti

h) tipo di visto prorogato.

1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali in merito alle domande a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, della conven-

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare zione di Schengen, la richiesta di consultazione e le relative uno o più dei seguenti motivi che giustificano la proroga del risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del visto: presente articolo.

a) forza maggiore; 2. Lo Stato membro competente per l’esame della domanda

trasmette al VIS la richiesta di consultazione unitamente al numero della domanda, indicando lo Stato membro o gli Stati

b) ragioni umanitarie;

membri da consultare.

c) gravi motivi professionali;

Il VIS trasmette la richiesta allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

d) gravi motivi personali.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la Articolo 15 risposta al VIS, che trasmette in seguito tale risposta allo Stato membro che ha formulato la richiesta.

Uso del VIS per l’esame delle domande

1. L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini 3. La procedura definita al paragrafo 2 può applicarsi altresì dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, alla trasmissione di informazioni sul rilascio di visti con validità compresa la decisione di annullamento, revoca, proroga o territoriale limitata e altri messaggi connessi alla cooperazione