Progetto
Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
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L 218/76 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008
Articolo 36 Articolo 38
Sanzioni Diritto di accedere, rettificare e cancellare i dati
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che
ogni abuso di dati inseriti nel VIS sia passibile di sanzioni, anche
a carattere amministrativo e/o penale in conformità della
legislazione nazionale, che siano efficaci, proporzionate e 1. Fatto salvo l’obbligo di fornire ulteriori informazioni dissuasive. conformemente all’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/
CE, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello CAPO VI Stato membro che li ha trasmessi al VIS. Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro. Ciascuno Stato membro registra ogni siffatta richiesta di accesso.
DIRITTI E VIGILANZA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 37
Diritto d’informazione 2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano corretti e che dati illegittimamente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate
1. Lo Stato membro competente informa i richiedenti e le
senza indugio dallo Stato membro competente in conformità persone di cui all’articolo 9, punto 4, lettera f), in merito a
delle proprie disposizioni normative, regolamentari e proceduquanto segue:
rali.
a) l’autorità di controllo designata di cui all’articolo 41,
paragrafo 4, compresi i suoi estremi;
3. Qualora la richiesta di cui al paragrafo 2 sia presentata ad
b) lo scopo per il quale i dati sono trattati nell’ambito del VIS; uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di
quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata entro un termine di 14 giorni.
c) le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità Lo Stato membro competente verifica l’esattezza dei dati e la
di cui all’articolo 3; legittimità del loro trattamento nel VIS entro il termine di un mese.
d) il periodo di conservazione dei dati;
e) l’obbligo di acquisire tali dati ai fini dell’esame della 4. Qualora emerga che i dati registrati nel VIS sono inesatti o
domanda; sono stati illegittimamente registrati, lo Stato membro competente provvede a correggere o a cancellare i dati conformemente all’articolo 24, paragrafo 3. Lo Stato membro competente
f) l’esistenza del diritto di accesso ai dati che li riguardano e il conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver
diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano provveduto a correggere o cancellare i dati che lo riguardano. rettificati o che i dati che li riguardano trattati illecitamente
siano cancellati, nonché il diritto di ottenere informazioni
sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti e gli
estremi delle autorità di controllo nazionali di cui
all’articolo 41, paragrafo 1, che sono adite in materia di 5. Qualora non riconosca che i dati registrati nel VIS sono tutela dei dati personali. inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente fornisce senza indugio all’interessato una giustificazione scritta della ragione per cui non intende correggere o
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite per cancellare i dati che lo riguardano.
iscritto al richiedente all’atto dell’acquisizione dei dati figuranti
nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali
ai sensi dell’articolo 9, punti 4, 5 e 6.
6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all’interessato
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle informazioni in merito alla procedura da seguire qualora non persone di cui all’articolo 9, punto 4, lettera f), nell’ambito dei accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni comprendono moduli, che devono essere da loro firmati, giustificativi le informazioni sulle modalità per avviare un’azione o un dell’invito, della presa a carico e dell’impegno di fornire ospitalità. reclamo presso le autorità competenti o i giudici competenti di
tale Stato membro e su qualunque tipo di assistenza, ivi compresa quella delle autorità di controllo nazionali di cui In mancanza di formulari a firma di dette persone, tali all’articolo 41, paragrafo 1, disponibile in conformità delle informazioni sono fornite ai sensi dell’articolo 11 della direttiva disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato 95/46/CE. membro.