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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine

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L 218/70 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008

5. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia autorità competenti a controllare ai valichi di frontiera esterni, in esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare del visto, conformità del codice frontiere Schengen, o all’interno degli Stati l’autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di debitamente autorizzato delle suddette autorità competenti è soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell’articolo 20, abilitate a eseguire interrogazioni con le impronte digitali della paragrafi 1 e 2. persona.

Articolo 19 Qualora le impronte digitali di tale persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9,

Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio

punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in

degli Stati membri

combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera b).

1. Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del

visto e/o l’autenticità del visto e/o se siano soddisfatte le 2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, degli Stati membri, le autorità competenti a controllare l’autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del all’interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli correlati, in d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati conformità dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di previsti al paragrafo 1:

vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte

digitali del titolare del visto o del numero della vignetta visto.

a) numero della domanda, informazioni sullo stato della procedura e autorità alla quale la domanda è stata Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere presentata;

utilizzate le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della

vignetta visto.

b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punto 4;

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1

risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS,

l’autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del

fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in c) fotografie;

conformità dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini

previsti al paragrafo 1:

d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata o ridotta

a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal ovvero riguardo a domande il cui esame è stato interrotto,

modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4; di cui agli articoli da 10 a 14.

b) fotografie; 3. Qualora la persona sia titolare di un visto, le autorità

competenti hanno prima accesso al VIS in conformità degli articoli 18 o 19.

c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la

cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli articoli 10, 13

e 14. Articolo 21

Accesso ai dati per la determinazione della competenza per

3. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia

le domande di asilo

esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare del visto,

l’autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale

debitamente autorizzato delle autorità competenti è abilitato alla 1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro

consultazione in conformità dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2. competente per l’esame di una domanda di asilo, conformemente

agli articoli 9 e 21 del regolamento (CE) n. 343/2003, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate a eseguire Articolo 20 interrogazioni con le impronte digitali del richiedente asilo.

Accesso ai dati a fini di identificazione

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che non esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per l’ingresso, il punto 4, lettere a) e/o c); l’interrogazione può essere eseguita in soggiorno o la residenza nel territorio degli Stati membri, le combinazione con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettera b).