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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/69
consolare e alla trasmissione di richieste all’autorità competente 14) casi in cui, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, per i visti affinché inoltri copie di documenti di viaggio e altri seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona documenti giustificativi relativi alla domanda nonché alla impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui trasmissione di copie elettroniche di tali documenti. Le autorità all’articolo 9, punto 6.
competenti per i visti rispondono alla richiesta senza indugio.
4. I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono CAPO III
utilizzati unicamente ai fini della consultazione delle autorità
centrali competenti per i visti e della cooperazione consolare.
ACCESSO AI DATI DA PARTE DI ALTRE AUTORITÀ
Articolo 17
Articolo 18
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i Accesso ai dati a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni seguenti dati, unicamente ai fini dell’elaborazione di relazioni e
statistiche, senza consentire l’identificazione dei singoli richie-
denti: 1. Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del
visto e/o l’autenticità del visto e/o se le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità all’articolo 5 del
1) informazioni sullo stato della procedura; codice frontiere Schengen sono soddisfatte, le autorità compe-
tenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni, conformemente al codice frontiere Schengen, sono abilitate, fatti
2) autorità competente per i visti e relativa sede; salvi i paragrafi 2 e 3, a eseguire interrogazioni utilizzando il
numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto.
3) cittadinanza attuale del richiedente;
4) frontiera dello Stato del primo ingresso; 2. Per un periodo massimo di tre anni dall’avvio delle
operazioni del VIS, l’interrogazione può essere eseguita utilizzando solo il numero della vignetta visto. A decorrere da un
5) luogo e data della presentazione della domanda o anno dopo l’avvio delle operazioni, tale periodo di tre anni può
dell’adozione della decisione concernente il visto; essere ridotto per le frontiere aeree conformemente alla
procedura di cui all’articolo 49, paragrafo 3.
6) tipo di visto richiesto o rilasciato;
3. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono
7) tipo di documento di viaggio;
essere utilizzate, le interrogazioni sono eseguite solo con il numero della vignetta visto.
8) motivi addotti per una decisione concernente il visto o la
domanda di visto;
4. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1
9) autorità competente per i visti che ha respinto la domanda risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS,
di visto e relativa sede nonché data del rifiuto; l’autorità di controllo alla frontiera è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 4,
10) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:
un’autorità competente per i visti, indicando tali autorità, le
relative sedi e le date del rifiuto;
a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal
11) scopo del viaggio; modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
12) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all’articolo 9,
punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente b) fotografie;
all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;
13) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di c) dati inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati,
cui all’articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conforme- revocati o la cui validità è prorogata o ridotta, di cui agli mente all’articolo 8, paragrafo 5, seconda frase; articoli 10, 13 e 14.