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Consultazione 2009/66: Recepimento del sistema d'informazione sui visti Schengen · 22 pagine
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13.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/77
Articolo 39 riguarda il trattamento dei dati da parte di detto Stato membro, e ne dà comunicazione alla Commissione.
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati
5. Ciascuno Stato membro fornisce alle autorità di controllo
1. Gli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i nazionali le informazioni da queste richieste, in particolare le diritti sanciti dall’articolo 38, paragrafi 2, 3 e 4. informazioni sulle attività svolte conformemente all’articolo 28 e
all’articolo 29, paragrafo 1, permette loro di consultare gli elenchi di cui all’articolo 28, paragrafo 4, lettera c), e le
2. In ciascuno Stato membro l’autorità di controllo nazionale registrazioni di cui all’articolo 34 e consente loro l’accesso in fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati qualsiasi momento a tutti i suoi locali.
nell’esercizio del loro diritto di rettifica o cancellazione dei dati
che li riguardano, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE.
Articolo 42
3. L’autorità di controllo nazionale dello Stato membro Vigilanza del garante europeo della protezione dei dati competente che ha trasmesso i dati e le autorità di controllo
nazionali degli Stati membri alle quali è stata presentata la
richiesta cooperano a tal fine. 1. Il garante europeo della protezione dei dati controlla che le
attività di trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità di gestione siano effettuate in conformità del presente regolamento. Articolo 40 Si applicano, di conseguenza, gli obblighi e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.
Mezzi di ricorso
1. In ciascuno Stato membro chiunque ha il diritto di intentare 2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede un’azione o presentare un reclamo alle autorità o ai giudici affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, attività di trattamento dei dati personali effettuate dall’Autorità di sancito dall’articolo 38, paragrafi 1 e 2, ad ottenere l’accesso gestione, conformemente alle pertinenti norme di revisione ovvero la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardino. internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al
Parlamento europeo, al Consiglio, all’Autorità di gestione, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. All’Autorità
2. L’assistenza delle autorità di controllo nazionali di cui di gestione è data la possibilità di presentare osservazioni prima all’articolo 39, paragrafo 2, rimane disponibile durante l’intero dell’adozione della relazione.
procedimento.
Articolo 41 3. L’Autorità di gestione fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui Vigilanza delle autorità di controllo nazionali all’articolo 34, paragrafo 1, nonché di aver accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.
1. L’autorità o le autorità designate in ciascuno Stato membro
che dispongono dei poteri di cui all’articolo 28 della direttiva 95/
46/CE (l’«autorità di controllo nazionale») controllano auto-
nomamente la legittimità del trattamento dei dati personali di cui Articolo 43
all’articolo 5, paragrafo 1, da parte dello Stato membro in
questione, nonché il loro trasferimento al sistema VIS e viceversa.
Cooperazione tra le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
2. L’autorità di controllo nazionale provvede affinché, almeno
ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di 1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della
trattamento dei dati del sistema nazionale, conformemente alle protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, pertinenti norme di revisione internazionali. cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità
e assicurano il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.
3. Gli Stati membri provvedono affinché la loro autorità di
controllo nazionale disponga delle risorse sufficienti per
assolvere i compiti ad essa affidati dal presente regolamento.
2. Se necessario, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevol-
4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali in seno mente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminano al VIS, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolaresponsabile del controllo ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della mento, studiano problemi inerenti all’esercizio di un controllo direttiva 95/46/CE, dotata di responsabilità centrale per quanto indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si