Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine
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Inoltre, l’articolo 35 capoverso 4 introduce un nuovo obbligo di annunciarsi presso l’autorità cantonale competente. Questo annuncio avviene tuttavia soltanto a fini di informazione e le autorità non sono tenute a registrarlo.
Viene introdotta qualche modifica anche per quanto concerne il registro delle professioni mediche. Da una parte, dovrà essere registrato un numero maggiore di autorizzazioni, poiché l‘obbligo dell’autorizzazione è esteso all’esercizio delle professioni mediche nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale. Occorre tuttavia rilevare che, sebbene non sia obbligatorio, i Cantoni iscrivono già oggi nel registro le autorizzazioni concesse al personale medico che non esercita a titolo indipendente.
Inoltre, secondo l’articolo 52 capoverso 1, d’ora innanzi le autorità cantonali competenti notificano al Dipartimento le revoche dell’autorizzazione di esercitare affinché possano essere iscritte nel registro.
Nel complesso, la mole di lavoro supplementare che la revisione impone ai Cantoni non sembra eccessiva.
3.3 Ripercussioni per le organizzazioni responsabili dei perfezionamenti
Le organizzazioni professionali saranno confrontate ad alcuni cambiamenti derivanti dalla revisione dell’articolo 31, secondo cui tutte le modifiche di un ciclo di perfezionamento devono essere previamente comunicate all’autorità di accreditamento. Le modifiche sostanziali devono essere previamente approvate dall'autorità di accreditamento. L‘articolo 31a prevede ora che, su richiesta, le organizzazioni responsabili dei perfezionamenti sono tenute a fornire in ogni momento all’autorità di accreditamento tutte le informazioni, i rapporti e i documenti necessari. Secondo l’articolo 55, l’ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato dovrà in futuro essere oggetto di una decisione formale.
4 Aspetti giuridici
L’accordo del 21 giugno 199933 sulla libera circolazione delle persone rende applicabili in Svizzera le regole sulla libera circolazione delle persone. Dal 20 ottobre 2005 ai cittadini degli Stati dell’UE si applica la nuova direttiva 2005/36/CE34, che dovrebbe entrare in vigore anche per la Svizzera, probabilmente già nel 2011. La presente revisione introduce anche gli adeguamenti necessari per recepire tale direttiva nel diritto nazionale.
In futuro, per quanto concerne le professioni mediche universitarie, la LPMed disciplinerà «l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» invece del «libero esercizio della professione». Con la nozione di «esercizio della professione nel settore privato», ripresa dalla nozione costituzionale di «esercizio dell’attività economica privata», la nuova LPMed mette meglio a
33 RS 0.142.112.681
34 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.