Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine

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tra gli obiettivi del perfezionamento in farmacia. L’approfondimento delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini connesse con i medicamenti e con i dispositivi medici importanti in ambito farmaceutico non sono invece menzionati tra gli attuali obiettivi della formazione. La presente revisione compie gli adeguamenti necessari a tal fine.

Art. 19 cpv. 1 Ammissione

Questo capoverso è stato riformulato per migliorarne la comprensione. Esso è correlato con l’articolo 55 la cui versione adeguata nell’ambito della presente revisione stabilisce che le organizzazioni responsabili di cicli di perfezionamento accreditati rendono decisioni formali quanto all’ammissione di un candidato a un ciclo di perfezionamento accreditato secondo la LPMed e, in tale ambito, verificano se il candidato è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto.

Art. 21 cpv. 1 Riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri

Per il commento della presente disposizione, è fatto rinvio alle spiegazioni concernenti l’articolo 15 capoverso 1.

Art. 27 cpv. 5 Valutazione esterna

Secondo le esperienze fatte, consultare a due riprese la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) nell’ambito della procedura di accreditamento è particolarmente oneroso e non ne derivano benefici né per gli accreditamenti già concessi né per gli accreditamenti in corso. È sufficiente se l’autorità di accreditamento consulta la MEBEKO prima di rendere la propria decisione sull’accreditamento, come prevede l’articolo 28.

Art. 31 Modifica di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato

Ogni modifica di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere previamente comunicata all’autorità di accreditamento.

Il capoverso 1 prevede una semplice comunicazione senza decisione formale.

Invece, il capoverso 2 stabilisce che le modifiche sostanziali devono essere previamente approvate dall’autorità di accreditamento. La legge permette alle organizzazioni responsabili di un perfezionamento di decidere autonomamente se una modifica deve essere considerata sostanziale o no. Se hanno dei dubbi, possono consultare l’autorità di accreditamento. L’approvazione o il rifiuto delle modifiche deve rivestire la forma della decisione formale. La decisione è assoggettata a un emolumento il cui importo è stabilito in base all’ordinanza generale sugli emolumenti dell‘8 settembre 200423 (OgeEm). Se una modifica di un ciclo di perfezionamento non viene approvata, tale ciclo va tenuto nella sua versione originaria e accreditata.

L’autorità di accreditamento può imporre oneri anche per quanto concerne l’approvazione secondo il capoverso 2, in particolare se constata che la modifica del ciclo di perfezionamento sottoposta al suo vaglio non soddisfa pienamente i vigenti criteri in materia di accreditamento e non permette pertanto di garantire la qualità di tale ciclo.

Art. 31a (nuovo) Obbligo di informazione

23 RS 172.041.1