Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
propria responsabilità dell’operatore sanitario è necessaria anche tenuto conto del principio della proporzionalità. In effetti, la libertà economica è gravemente lesa dall’obbligo di ottenere un’autorizzazione o di proseguire la formazione per poter esercitare un’attività economica privata a scopo di lucro. Di conseguenza, l’obbligo non va esteso al di là di quanto necessario per garantire gli obiettivi della LPMed, vale a dire la protezione della salute pubblica. Se un operatore sanitario esercita sotto la vigilanza di un terzo, si suppone che la vigilanza sia sufficiente per garantire la sicurezza del paziente e che non sia necessario chiedere all’operatore sanitario di ottenere un’ulteriore autorizzazione. Grazie a questa concezione, la legge garantisce che la responsabilità del trattamento sia effettivamente assunta da una persona che dispone di una formazione adeguata.
1.2.2.2 Esame delle conoscenze linguistiche
Finora la padronanza di una lingua nazionale era un presupposto per ottenere il riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento esteri. Come abbiamo avuto modo di far notare sopra (n. 1.2.1), questa esigenza non è conforme né alla giurisprudenza della CGUE né alla direttiva 2005/36/CE.
D’ora innanzi, i Cantoni sono tenuti di esaminare le conoscenze linguistiche di coloro che chiedono il rilascio di un’autorizzazione cantonale di esercitare la professione. Tale verifica deve rispettare il principio della proporzionalità, ossia il livello delle conoscenze linguistiche richieste non deve superare quanto oggettivamente necessario per esercitare la professione in questione. Nei commenti agli articoli 15 capoverso 1, 21 capoverso 1 e 36 capoverso 1 lettera c (cfr. n. 2) sono fornite spiegazioni più approfondite.
1.3 Stralcio di interventi parlamentari
La presente revisione tiene conto della mozione9 presentata dalla Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati del 1° febbraio 2010 sull’acquisizione di adeguate conoscenze di medicina complementare durante la formazione; gli obiettivi della formazione sono adeguatamente completati.
2 Commento dei singoli articoli
Sostituzione dell’espressione «libero esercizio della professione» con l’espressione «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale»
Negli articoli 1 capoverso 3 lettera e, 5 capoverso 2, 34, 35 capoversi 1, 2 e 3, 36 capoversi 1, 2 e 3, 37, 40, 41 capoverso 1, 43 capoverso 1 lettere d ed e, 43 capoverso 3, 44 capoverso 2, 45 rubrica, 45 capoverso 2, 65 capoverso 1, 66 capoverso 1, 67 capoverso 2, l’espressione «libero esercizio della professione» è sostituita dall’espressione «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» con i debiti adeguamenti grammaticali.
9 Cfr. nota 5.