Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine

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altri operatori sanitari come gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapeuti e i podologi. È pertanto importante provvedere affinché le corrispondenti conoscenze e competenze siano inserite nei cataloghi degli obiettivi didattici e nei programmi di studi già a livello di formazione universitaria in medicina umana e odontoiatrica e in chiropratica. Gli studenti devono essere sensibilizzati e formati ai compiti, ai ruoli e alle funzioni che saranno chiamati ad assumere nell’ambito dell’assistenza sanitaria di base.

Art. 9 lett. c Farmacia

La presente disposizione precisa ora che gli studi di farmacia non devono permettere soltanto di acquisire conoscenze sui medicamenti ma anche sui dispositivi medici importanti in ambito farmaceutico. Un farmacista non è tenuto a conoscere tutti i dispositivi medici ma deve disporre di conoscenze complete per quanto concerne i dispositivi medici rilevanti per la farmacia.

Art. 9 lett. h (nuovo)

I farmacisti svolgono un ruolo importante nell’ambito della medicina di base e impiegano le loro conoscenze e le loro competenze nelle reti pluridisciplinari di operatori sanitari. Devono pertanto essere preparati durante la formazione universitaria a svolgere i loro compiti e ad assumere i loro ruoli e funzioni nell’ambito dell‘assistenza medica di base, come lo sono i medici, i dentisti e i chiropratici (cfr. commento all’articolo 8 lett. k). Ciò vale anche per quanto concerne i nuovi perfezionamenti in farmacia d’officina e in farmacia d’ospedale disciplinati a livello federale.

Art. 9 lett. i (nuovo)

Per dare esecuzione all’articolo 118a Cost. e alla mozione della CSEC-S18 sulla medicina complementare, gli obiettivi della formazione in farmacia sono adeguatamente completati. Anche in questo ambito è ormai compito delle facoltà rendere operativo questo obiettivo della formazione inserendolo nei rispettivi cataloghi degli obiettivi didattici e integrandolo nei rispettivi programmi di studio.

Art. 10 lett. i (nuovo) Veterinaria

Per analogia con quanto disposto per le altre professioni mediche universitarie, le competenze inerenti alla medicina complementare vanno integrate anche in veterinaria. Dialogando con le facoltà è stato possibile appurare che, in ambito veterinario, si insegnano e si applicano terapie della medicina complementare.

Art. 12 cpv. 2 Ammissione

Il presente capoverso è stato riformulato specificando che concerne anche i chiropratici. La formazione universitaria in chiropratica è possibile in Svizzera dal 2008 ma non è finora stato possibile farne un ramo della formazione e della ricerca completamente autonomo. Gli studenti devono pertanto poter studiare all’estero, in particolare nelle scuole universitarie estere menzionate nella lista contenuta nell’ordinanza del DFI del 20 agosto 200719 concernente i cicli di studio in chiropratica riconosciuti offerti da scuole universitarie estere.

18Cfr. nota 5.

19 RS 811.115.4