Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine
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Secondo l’articolo 4 lettera e dell’ordinanza sul registro LPMed, la MEBEKO iscrive nel registro delle professioni mediche il numero di assicurato AVS. Conformemente all’articolo 50d capoverso 1 LAVS, l’impiego sistematico del numero AVS deve poggiare su una base legale ora istituita con l’adozione del capoverso 4bis.
Art. 52 cpv. 1 e 2
Capoverso 1: è ora esplicitamente menzionato che le autorità cantonali devono notificare anche le revoche delle autorizzazioni al MedReg. I dati concernenti le revoche delle autorizzazioni sono dati degni di particolare protezione conformemente all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza sul registro LPMed. Vi sono pertanto considerazioni relative alla protezione dei dati contro la consultazione o la modifica diretta per via elettronica di questi dati del registro LPMed. Le autorità cantonali devono notificare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) con un apposito formulario i dati degni di particolare protezione. Soltanto le autorità cantonali competenti possono consultare i dati degni di particolare protezione (cfr. art. 53 cpv. 2). Le persone abilitate in seno alle autorità competenti possono presentare all’UFSP una domanda per via elettronica di informazioni concernenti i dati degni di particolare protezione (cfr. art. 11 dell’ordinanza sul registro LPMed).
La modifica del capoverso 2 è connessa con le modifiche dell’articolo 19 capoverso 1 dell’articolo 55 lettera abisLPMed. D’ora innanzi l’organizzazione professionale responsabile del perfezionamento è tenuta a rendere decisioni formali sull’ammissione di un candidato a un ciclo di perfezionamento accreditato conformemente alla presente legge. L’inizio del perfezionamento è un dato importante per stabilire una demografia medica e permette in particolare di determinare quanto tempo occorre effettivamente a una persona per assolvere un determinato perfezionamento. È pertanto ragionevole che l’organizzazione responsabile di un perfezionamento notifichi al MedReg ogni ammissione a un ciclo di perfezionamento accreditato.
Art. 53 cpv. 2, 2bise 3 (nuovo)
La legge menziona ora esplicitamente all’articolo 52 capoverso 1 che le autorità cantonali competenti devono notificare sistematicamente al registro delle professioni mediche anche le revoche di autorizzazioni secondo l‘articolo 38. Si tratta di dati sensibili. Pertanto soltanto le autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione devono poter consultare i dati concernenti i motivi della revoca.
Il capoverso 2 è completato di conseguenza. I dati relativi a restrizioni dell’esercizio della professione nel frattempo abolite non vi figurano più per motivi di proporzionalità, non essendo più considerati determinanti per la concessione delle nuove autorizzazioni di esercitare la professione. Invece, il capoverso 2bispermette alle autorità competenti, in un procedimento disciplinare in corso, di chiedere al Dipartimento informazioni sui dati relativi alle restrizioni soppresse (per cinque anni; cfr. art. 54 cpv. 1), nonché sui divieti temporanei di esercitare la professione su cui è apposta la menzione «cancellato». Questa normativa garantisce la protezione dei pazienti e soddisfa i requisiti della protezione dei dati.
Il capoverso 3 riprende in parte il vecchio capoverso 2 secondo cui, in linea di massima, il pubblico può accedere a tutti gli altri dati. D’ora innanzi il Consiglio