Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine

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brevi. Tenuto conto di quanto precede, occorre modificare i requisiti posti dalla LPMed quanto alle conoscenze linguistiche che non possono più essere considerati come presupposti per il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri ma devono essere esaminati nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione.

La padronanza di una lingua nazionale dovrà d’ora innanzi essere esaminata dai Cantoni nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione di esercitare la professione.

Dall’entrata in vigore della LPMed la situazione è mutata anche a livello nazionale. Il nuovo articolo 118a Cost. impone alla Confederazione e ai Cantoni di tenere conto della medicina complementare nell’ambito delle loro competenze. Una mozione6 della commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati chiede di conseguenza che nella formazione dei medici, dei chiropratici, dei dentisti e dei farmacisti siano integrate adeguate conoscenze di medicina complementare. Gli obiettivi della formazione attualmente previsti nella LPMed devono essere modificati di conseguenza.

Attualmente i Cantoni provvedono all’esecuzione di una parte importante della LPMed e sono particolarmente insoddisfatti del disciplinamento dell’esercizio della professione. Le critiche si concentrano sul fatto che la LPMed concerne soltanto l’esercizio per conto proprio dell‘attività indipendente. I Cantoni chiedono alla Confederazione di adottare una normativa il più possibile esaustiva dell’esercizio della professione da parte del personale medico universitario. Per tale motivo, l’espressione «libero esercizio della professione» va ora sostituita tenendo conto del rilevante fondamento costituzionale (art. 95 cpv. 1 Cost.) e ispirandosi all‘espressione «esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale» impiegata nella legge sulle professioni psicologiche. Ciò avrebbe per conseguenza che in futuro anche le persone attualmente non considerate indipendenti verrebbero assoggettate all’obbligo di autorizzazione se esercitano la loro professione nel settore privato sotto la loro responsabilità professionale. Si tratta per esempio dei farmacisti assunti dal proprietario di una farmacia per gestire tale farmacia sotto la loro responsabilità professionale o dei medici che lavorano in studi organizzati nella forma giuridica della società anonima. D’ora innanzi queste persone dovranno ottenere l’autorizzazione di esercitare la professione secondo la LPMed.

Il registro delle professioni mediche universitarie contiene dati sui diplomi e i titoli di perfezionamento delle relative professioni, nonché dati concernenti l’autorizzazione al libero esercizio della professione concessa ai loro titolari. In base alle prime esperienze in ambito esecutivo, le disposizioni concernenti il registro devono subire soltanto lievi modifiche. La prevista revisione dell’ordinanza sul registro LPMed del 15 ottobre 20087 deve in particolare stabilire a quali condizioni i dati pubblici del registro possono essere comunicati ad altri servizi federali, affinché questi ultimi possano adempiere i rispettivi obblighi legali.

610.3009 – Mozione. Acquisizione di adeguate conoscenze di medicina complementare

durante la formazione.

7 RS 811.117.3