Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine

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L’autorità di accreditamento (art. 47 cpv. 2) può chiedere in ogni momento alle organizzazioni responsabili del perfezionamento le informazioni di cui necessita per eseguire i propri compiti di vigilanza. Le organizzazioni responsabili del perfezionamento sono tenute a fornirle gratuitamente le informazioni, i rapporti e i documenti necessari.

Art. 34 cpv. 1 e 2 Obbligo di autorizzazione

Il capoverso 1 è oggetto di una semplice modifica formale, poiché la presente revisione aggiunge un nuovo capoverso 2 a questo articolo.

La nuova disposizione (cpv. 2) delimita la nozione dell’esercizio di un’attività nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale correlandola al fondamento costituzionale della LPMed (art. 95 cpv. 1 Cost.). La precitata disposizione abilita la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. La Confederazione non può invece emanare prescrizioni concernenti le attività economiche che consistono in compiti o servizi pubblici cantonali o comunali. Questo ambito rimane di competenza dei Cantoni.

Art. 35 cpv. 4 Obbligo di annunciarsi

Secondo questa disposizione, nell'ambito di un evento sportivo o culturale di importanza internazionale come i campionati europei, le coppe del mondo, o i tornei internazionali tennis, i cittadini stranieri possono esercitare la loro professione medica universitaria in Svizzera, nel settore privato e sotto la propria responsabilità professionale, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione formale ai sensi dell’articolo 34. Devono invece annunciarsi presso le competenti autorità cantonali di vigilanza a fini di controllo. Poiché si tratta soltanto di attività di breve durata (al massimo un mese) e limitate a un determinato evento (per esempio dispensare cure mediche a una squadra durante una manifestazione sportiva), sarebbe sproporzionato rendere obbligatoria l’iscrizione nel registro delle professioni mediche.

Art. 36 cpv. 1 lett. c Condizioni d’autorizzazione

Secondo la giurisprudenza della CGUE e la direttiva UE 2005/36/CE, le conoscenze linguistiche vanno esaminate in occasione dell’avvio effettivo dell’attività professionale; ciò rende necessario modificare la ripartizione delle competenze prevista nella LPMed. La verifica delle conoscenze linguistiche rientra d’ora innanzi nella sfera di competenza dei Cantoni che sono già tenuti a verificare se il personale medico universitario adempie le condizioni dell’autorizzazione di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale.

I requisiti in materia di conoscenze linguistiche devono rispettare il principio della proporzionalità. In nessun caso possono essere richieste conoscenze più approfondite di quanto sia obiettivamente necessario per esercitare una determinata professione24. L’autorità cantonale competente deve verificare se il richiedente padroneggia una lingua nazionale. I Cantoni possono fondarsi sul Quadro comune europeo per le

24 CGUE, 4.7.2000, Salomone Haim c. kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, causa C-424/97, Racc. 2000, pag. I-5123.