Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine
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Art. 13 Disposizioni esecutive concernenti gli esami federali
Si tratta di una semplice modifica formale della rubrica e del capoverso 1 per precisare che si tratta di disposizioni esecutive del Consiglio federale emanate con ordinanza del 26 novembre 200820 sugli esami LPMed. Inoltre, la nuova rubrica indica il contenuto dell’articolo con maggiore precisione.
Art. 13a Istituzione delle commissioni d'esame
Questa disposizione riprende l’articolo 13 capoverso 2 vigente. L’istituzione della commissione d’esame è disciplinata in un articolo separato per garantire maggiore chiarezza.
Art. 15 cpv. 1 Riconoscimento di diplomi esteri
Finora la padronanza di una lingua nazionale era un presupposto per il riconoscimento di un diploma estero o di un titolo di perfezionamento (cfr. art. 21 cpv. 1). La nuova direttiva UE 2005/36/CE disciplina le conoscenze linguistiche nel suo titolo IV (Modalità di esercizio della professione) conformemente alla giurisprudenza della CGUE. La direttiva richiede che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali abbiano le conoscenze linguistiche necessarie per esercitare la professione nello Stato membro ospitante. Di conseguenza, i requisiti concernenti le conoscenze linguistiche sono ora regolati nell’ambito dei presupposti dell’esercizio della professione (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. c e commenti in proposito).
Art. 17 cpv. 1 Obiettivi
Questa disposizione non viene modificata ma, in seguito all‘introduzione della nuova nozione di «propria responsabilità professionale» nelle disposizioni relative all’esercizio della professione, è opportuno spiegare la nozione di «propria responsabilità» impiegata nella presente disposizione:
La nozione di «propria responsabilità» impiegata nell’articolo 17 capoverso 1 va distinta dalla nozione di «propria responsabilità professionale» secondo l’articolo 34 capoverso 1. Nella presente disposizione la nozione di «propria responsabilità» indica soltanto che, durante il perfezionamento, gli studenti approfondiscono le conoscenze, le attitudini, le capacità, i comportamenti e le competenze sociali acquisite durante la formazione universitaria, estendendone la portata conformemente agli obiettivi menzionati nel capoverso 2 per acquisire la capacità di praticare sotto la propria responsabilità. Invece, i veterinari, i dentisti e i farmacisti devono acquisire la facoltà di esercitare la professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale già nell’ambito delle rispettive formazioni universitarie (cfr. art. 36 cpv. 2 e contrario)
Art. 17 cpv. 2 lett. i (nuovo)
Le conoscenze acquisite durante la formazione universitaria per quanto concerne la garanzia della qualità e la sicurezza dei pazienti, nonché le rispettive attitudini e capacità applicative vanno approfondite durante il perfezionamento (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. j). Nel perfezionamento devono essere integrate la garanzia della qualità e la sicurezza dei pazienti che vanno metodicamente poste in essere nel quotidiano professionale. Come esempi di obiettivi di perfezionamento secondo le raccomanda-