Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine
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ottimizzare le cure. Tutti i dati medici sono dati personali degni di particolare protezione. La protezione e la sicurezza dei dati hanno pertanto grande importanza per quanto concerne lo scambio di dati in forma cartacea e in particolare per quanto concerne lo scambio di dati in forma elettronica. Il futuro personale medico deve essere sensibilizzato già durante la formazione universitaria sui temi inerenti al «segreto medico/paziente» e in particolare sui temi relativi al potenziale e ai rischi dello scambio elettronico di dati medici e informazioni sui pazienti.
Art. 7 lett. c
La nuova formulazione indica chiaramente che, nell’ambito della loro attività pratica, gli studenti sono tenuti a rispettare il diritto di autodeterminazione dei pazienti.
Art. 8 lett. c Medicina umana, odontoiatrica e chiropratica
La nozione di «medicamenti» è sostituita dalla nozione più completa di «agente terapeutico» che, oltre ai medicamenti14, comprende anche i dispositivi medici15 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b in correlato disposto con il titolo della legge del 15 dicembre 200016 sugli agenti terapeutici. Coloro che hanno portato a termine gli studi di medicina umana, odontoiatrica o di chiropratica devono essere in grado di utilizzare gli agenti terapeutici in modo professionale, economico ed ecologicamente sostenibile.
Art. 8 lett. g
La presente disposizione ha subito unicamente modifiche di ordine redazionale.
Art. 8 lett. j (nuovo)
Per dare esecuzione all’articolo 118a Cost. e alla mozione della CSEC-S17 sulla medicina complementare, gli obiettivi della formazione in medicina umana e odontoiatrica nonché in chiropratica sono adeguatamente completati. Le facoltà devono rendere operativo questo obiettivo della formazione inserendolo nei rispettivi cataloghi degli obiettivi didattici e integrandolo nei rispettivi programmi di studio.
Art. 8 lett. k (nuovo)
Le evoluzioni demografiche e sociali accresceranno l’importanza della medicina di base fornita nell’interfaccia tra cure ambulatoriali e cure ospedaliere. Oltre a prestare cure acute, gli operatori sanitari devono assistere pazienti affetti da malattie croniche o da diverse malattie e a tal fine, oltre alle competenze curative, devono disporre di competenze preventive, riabilitative e palliative. Per fornire la medicina di base sono necessari medici che dispongono di competenze nella «medicina di famiglia» e che sono in grado di creare reti ottimali. Infatti, per prestare l’assistenza medica di base, occorrono squadre multidisciplinari composte da medici, farmacisti, chiropratici e da
14 medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati.
15 dispositivi medici: i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, diagnosi in vitro, software e altro materiale o sostanze, destinati o dichiarati essere destinati ad uso medico, e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento.
16 RS 812.21
17 Cfr. nota 5.