Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/113: Revisione parziale della legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed) · 21 pagine
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Questa modifica si prefigge di migliorare la protezione della salute pubblica. Nel contempo, tiene conto delle giustificate esigenze cantonali emerse nell’ambito dell’esecuzione della normativa vigente (ulteriori approfondimenti in proposito cfr.
n. 1.2.2.1).
Art. 4 cpv. 2 lett. d Obiettivi della formazione e del perfezionamento
La medicina di base diviene il fulcro di questo obiettivo della formazione. La corrispondente modifica è connessa al progetto del controprogetto all’iniziativa popolare «Sì alla medicina di famiglia». Con decisione di principio del 13 ottobre 2010, il Consiglio federale ha deciso di elaborare un controprogetto diretto incentrato su una medicina di base di qualità elevata che può essere garantita soltanto dalla cooperazione di diversi specialisti medici.
Gli obiettivi della formazione in generale e l’articolo 4 capoverso 2 lettera d in particolare costituiscono il fondamento normativo per consolidare gli aspetti della medicina di base che dipendono dalla formazione universitaria. Infatti, gli obiettivi della formazione sono la base su cui poggia la formulazione dei cataloghi degli obiettivi didattici per le professioni mediche universitarie, per esempio il «Swiss Catalogue of Learning Objectives for undergraduate Medical Training» (SCLO)10 della Commissione medica svizzera interfacoltà (Schweizerische Medizinische Interfakultätskommission; SMIFK), che è divenuto vincolante in tutte le facoltà di medicina umana. La materia dell’esame federale (art. 12 segg. LPMed) è determinata in base al contenuto dei cataloghi degli obiettivi didattici che figurano nell’ordinanza del 26 novembre 200811 concernente gli esami federali per le professioni mediche universitarie. Le competenze in materia di medicina di base devono quindi essere disciplinate nei cataloghi degli obiettivi didattici di ciascuna professione medica universitaria e sono strettamente connesse con i General Objectives enunciati nei cataloghi basati sul modello Canmeds.
Art. 6 cpv. 1 lett. dbis(nuovo) Conoscenze, attitudini e capacità
La garanzia della qualità e la sicurezza dei pazienti nonché la gestione della qualità e dei rischi clinici devono essere integrate nella formazione, nel perfezionamento e nella formazione continua delle professioni mediche universitarie, tenendo conto delle conoscenze acquisite nell’ambito del progetto «Medicina svizzera di domani» («Zukunft Medizin Schweiz»12) e in applicazione della «Strategia federale in materia di qualità della sanità pubblica in Svizzera»13. La modifica proposta tiene conto di queste esigenze.
Art. 6 lett. j (nuovo)
In futuro gli strumenti dell‘informatica e della comunicazione faranno parte del quotidiano professionale del personale specializzato. Essi saranno introdotti per agevolare gli attuali processi sanitari e permetteranno agli operatori di accedere rapidamente ai dati dei pazienti, indipendentemente dal fatto che si trovino all’interno o all’esterno delle istituzioni sanitarie in cui esercitano e con il risultato di
10http://sclo.smifk.ch/.
11 RS 811.113.3
12 Progetto «Zukunft Medizin Schweiz» – fase III, formazione e perfezionamento nell’ambito della sicurezza dei pazienti e della cultura dell’errore, ASSM, 2007.
13 Strategia federale in materia di qualità della sanità pubblica in Svizzera, UFSP, 9 ottobre 2009.