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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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b. in occasione di un controllo, non più di un imballaggio preconfezionato della partita controllata può superare di oltre il doppio lo scarto per difetto tollerato di cui all’articolo 19 capoverso 3;

c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di un fattore superiore a 2,5 lo scarto per difetto tollerato di cui all’articolo 19 capoverso 3.

2Gli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto superiore a quello definito al capoverso 1 lettera c possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell’indicazione della quantità.

3Il DFGP disciplina:

a. il periodo durante il quale devono essere adempiti i requisiti di cui al capoverso 1;

b. la procedura di controllo del rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 23 Marchio di conformità

1Sugli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale può essere apposta quale marchio di conformità la lettera «e» se:

a. la loro quantità nominale non è inferiore a 5 g o 5 ml e non è superiore a 10 kg o 10 l; e

b. adempiono i requisiti degli articoli 10 capoverso 1, 11, 13, 14 capoversi 1 e 3-5, 15, 16, 19 e 30 capoversi 1-6.

2Il marchio di conformità, alto almeno 3 mm, deve essere collocato nello stesso campo visivo dell’indicazione della quantità nominale. La lettera «e» ha la forma rappresentata nel disegno all’allegato II numero 3 della direttiva 2009/34/CE11.

3Se oltre alla quantità nominale totale è indicato anche il peso sgocciolato, il marchio di conformità si riferisce esclusivamente alla quantità nominale totale.

4Il marchio di conformità conferma che l’imballaggio preconfezionato è conforme alle disposizioni della presente ordinanza.

Sezione 4: Imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti

Art. 24

1Negli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti indicate in base al peso, gli scarti per difetto al momento della prima immissione in commercio non possono superare i valori seguenti:

11Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2009, relativa alle

disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione), GU. L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

[ Avamprogetto, 22.08.11 ]