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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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Art. 30 Misurazione o controllo del contenuto effettivo
1Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è misurato o controllato sotto la responsabilità del produttore o dell’importatore.
2I produttori in Svizzera effettuano la misurazione o il controllo con strumenti di misurazione appropriati allo scopo e conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200613 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.
3Il controllo può essere effettuato per campionamento.
4Qualora il contenuto effettivo non venga misurato, il produttore deve effettuare il controllo in modo tale che il contenuto corrisponda effettivamente al valore indicato.
5In caso di importazione da uno Stato non membro dello Spazio economico europeo l’importatore, anziché effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi munito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.
6Per le merci la cui quantità è indicata in base al volume, le disposizioni sul controllo o la misurazione sono soddisfatte se per la produzione degli imballaggi preconfezionati vengono usate e riempite conformemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura che adempiono i requisiti degli articoli 25-28.
7I risultati delle misurazioni e dei controlli sono conservati per almeno cinque anni.
8Il DFGP può disciplinare i particolari delle procedure di misurazione e controllo. Può in particolare definire gli strumenti di misurazione appropriati allo scopo secondo il capoverso 2.
Art. 31 Obblighi di comunicazione
1Chi produce in Svizzera imballaggi preconfezionati e li contrassegna con il marchio di conformità di cui all’articolo 23 deve comunicarlo all’Istituto federale di metrologia.
2Chi produce in Svizzera bottiglie impiegate come recipienti di misura deve comunicarlo all’Istituto federale di metrologia e sottoporgli per approvazione il proprio marchio di fabbricante.
Capitolo 6: Controlli delle autorità
Art. 32 Autorità competente
1Fatto salvo il capoverso 2, i Cantoni controllano il rispetto della presente ordinanza.
2L’Istituto federale di metrologia è competente nei seguenti settori parziali:
13 RS 941.210
[ Avamprogetto, 22.08.11 ]