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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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Sezione 3: Imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale
Art. 19 Contenuto effettivo in base al peso o al volume
1Al momento della prima immissione in commercio, gli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale e contrassegnati in base al peso o al volume devono adempiere i requisiti seguenti:
a. in media il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non può essere inferiore alla quantità nominale;
b. in occasione di un controllo secondo l’allegato 2, la quota degli imballaggi preconfezionati che presentano uno scarto per difetto sulla quantità nominale superiore al valore secondo il capoverso 3, non può superare il valore definito nell’allegato 2 numero 72;
c. nessun imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo il capoverso 3.
2Gli imballaggi preconfezionati con uno scarto per difetto che supera più del doppio lo scarto per difetto tollerato possono essere immessi in commercio soltanto dopo rettificazione dell’indicazione della quantità.
3I valori degli scarti per difetto tollerati sono i seguenti:
Quantità nominale Qn in Scarto per difetto tollerato
grammi o millilitri
in % di Qn in g o ml
da 5 a 50 9 –
da 50 a 100 – 4,5
da 100 a 200 4,5 –
da 200 a 300 –9
da 300 a 500 3 – da 500 a 1000 –15
da 1000 a 10 000 1,5 – da 10 000 a 15 000 –150
da 15 000 a 50 000 1 –
4Gli scarti per difetto tollerati indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.
5Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto diminuisce col tempo per ragioni naturali devono adempiere i requisiti del presente articolo al momento della prima immissione in commercio:
a. in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo, se sono stati prodotti in uno di detti Stati e contrassegnati con il marchio di confor-
[ Avamprogetto, 22.08.11 ]