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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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2. Ordinanza del DFI del 23 novembre 200518 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr):
Art. 2 cpv. 6
Le quantità devono essere indicate secondo le prescrizioni dell’ordinanza del …19 sulle indicazioni di quantità.
3. Ordinanza dell’11 dicembre 197820 sull’indicazione dei prezzi:
Art. 6 cpv. 3
3Per le conserve alimentari il cui peso sgocciolato è indicato giusta l’articolo 16 dell’ordinanza del ...21 sulle indicazioni di quantità, il prezzo unitario deve riferirsi al peso sgocciolato.
Art. 38 Disposizioni transitorie
1Se, per ragioni igieniche, nella vendita di merce sfusa è necessario un foglio di carta, un sacchetto, un vasetto o una vaschetta per mettere la merce sul piatto della bilancia, fino al 31 dicembre 2013 il peso di detto imballaggio può essere compreso nel peso netto della merce se non supera il 3 per cento del peso di quest’ultima oppure se non supera 3 g per quantità di merce inferiore a 100 g.
2Fino al 31 dicembre 2013 gli imballaggi preconfezionati privi del marchio di conformità di cui all’articolo 23 possono essere immessi in commercio secondo il diritto anteriore.
Art. 39 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
18 RS 817.022.21
19RS …
20 RS 942.211
21RS ...
[ Avamprogetto, 22.08.11 ]