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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manife-

stazioni pubbliche

1In esercizi di ristorazione e simili quali i take-away, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche, le bevande pronte al consumo, quali il latte freddo, i succhi di frutta o di verdura, l’acqua minerale, le gazzose, il vino, la birra e le bevande spiritose, possono essere servite soltanto in misure per lo spaccio conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20068 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP. Fanno eccezione le mescolanze di diverse bevande pronte al consumo e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.

2L’indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti o offerti in self service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione e simili quali i take-away, nonché in occasione di manifestazioni pubbliche.

3Chi offre cibi in self service secondo il capoverso 2 indicandone un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

Art. 9 Indicazioni di quantità ai distributori automatici

1I distributori automatici devono indicare la quantità fornita.

2Trattandosi di distributori automatici di bevande pronte al consumo, le misure per lo spaccio o i distributori devono essere conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20069 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.

3I capoversi 1 e 2 non si applicano alle bevande preparate nel distributore con acqua, quali il caffè o lo sciroppo.

Capitolo 3: Imballaggi preconfezionati

Sezione 1: Requisiti generali

Art. 10 Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

1Fatte salve pratiche commerciali divergenti, la quantità nominale della merce liquida è indicata in base al volume nominale, la quantità nominale delle altre merci in base al peso nominale.

2Qualora sussistano pratiche commerciali divergenti, la quantità nominale può essere indicata, in deroga al capoverso 1, in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi.

8 RS 941.210

9 RS 941.210

[ Avamprogetto, 22.08.11 ]