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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Allegato 2

(Art. 19, 22 e 33)

Controllo di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale

1 Simboli

Nel presente allegato i simboli seguenti significano:

D quantità nominale

P contenuto effettivo

T lo scarto per difetto tollerato di cui all’articolo 19 capoverso 3

n numero di imballaggi preconfezionati già controllati

F = P – D: scarto tra il contenuto effettivo e la quantità nominale di un

imballaggio preconfezionato (valore negativo se il contenuto effettivo è troppo basso)

SF(n) somma algebrica degli scarti F misurati su n

cT(n) il numero massimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n,

possono presentare uno scarto F superiore allo scarto T

N+(n) il numero minimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n,

devono presentare uno scarto F pari a zero o positivo

2 Luogo e momento del controllo per campionamento

21 Il controllo per campionamento avviene alla catena di produzione o nel luogo

in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.

22 La persona incaricata del controllo (verificatore) stabilisce il luogo e la data

del controllo.

3 Partita

31 Determinazione della partita

311 Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale

prelevare il campionamento.

312 Per costituire la partita, prende unicamente imballaggi preconfezionati conte-

nenti la stessa quantità nominale e dello stesso tipo che sono stati prodotti nello stesso modo e nello stesso luogo.

[ Avamprogetto, 22.08.11 ]