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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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Allegato 2
(Art. 19, 22 e 33)
Controllo di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale
1 Simboli
Nel presente allegato i simboli seguenti significano:
D quantità nominale
P contenuto effettivo
T lo scarto per difetto tollerato di cui all’articolo 19 capoverso 3
n numero di imballaggi preconfezionati già controllati
F = P – D: scarto tra il contenuto effettivo e la quantità nominale di un
imballaggio preconfezionato (valore negativo se il contenuto effettivo è troppo basso)
SF(n) somma algebrica degli scarti F misurati su n
cT(n) il numero massimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n,
possono presentare uno scarto F superiore allo scarto T
N+(n) il numero minimo di imballaggi preconfezionati che, in funzione di n,
devono presentare uno scarto F pari a zero o positivo
2 Luogo e momento del controllo per campionamento
21 Il controllo per campionamento avviene alla catena di produzione o nel luogo
in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.
22 La persona incaricata del controllo (verificatore) stabilisce il luogo e la data
del controllo.
3 Partita
31 Determinazione della partita
311 Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale
prelevare il campionamento.
312 Per costituire la partita, prende unicamente imballaggi preconfezionati conte-
nenti la stessa quantità nominale e dello stesso tipo che sono stati prodotti nello stesso modo e nello stesso luogo.
[ Avamprogetto, 22.08.11 ]