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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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b. agli imballaggi preconfezionati di medicamenti e alla vendita di medicamenti sfusi delle categorie di vendita A, B e C (art. 23-25 dell’ordinanza del 17 ottobre 20014 sui medicamenti);

c. alla merce distribuita gratuitamente o in aggiunta alla prestazione vera e propria.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

a. merce misurabile: una merce il cui prezzo di vendita è calcolato in base alla quantità venduta;

b. imballaggio preconfezionato: merce contenuta in una confezione di qualsiasi tipo, misurata e chiusa in assenza del consumatore e la cui quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso;

c. vendita di merce sfusa: vendita di una merce non offerta in un imballaggio preconfezionato;

d. imballaggio multiplo: più merci imballate, identiche o diverse, riunite in un ulteriore imballaggio;

e. quantità nominale: quantità della merce contenuta, indicata sull’imballaggio;

f. contenuto effettivo: quantità effettiva della merce contenuta nell’imballaggio;

g. quantità netta: quantità di una merce senza involucro o imballaggio di altro tipo;

h. peso sgocciolato: peso di una merce solida una volta scolato il liquido di copertura;

Art. 3 Determinazione della quantità

1Nel commercio, la quantità della merce misurabile è determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta della merce.

2Se le condizioni ambientali incidono sul volume della merce, per la determinazione della quantità fanno stato le seguente condizioni:

a. temperatura in generale 20 °C;

b. temperatura per carburanti e combustibili 15 °C.

3Per peso s’intende l’indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica.

4Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può prevedere che:

4 RS 812.212.21

[ Avamprogetto, 22.08.11 ]