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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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a. sia determinante una quantità diversa da quella netta, in particolare se lo richiede il tipo di imballaggio usuale di una merce;
b. siano determinanti altre condizioni rispetto a quelle di cui al capoverso 2.
Art. 4 Indicazione della quantità
1La quantità deve essere indicata in unità legali secondo l’ordinanza del 23 novembre 19945 sulle unità o in base al numero di pezzi.
2L’indicazione della quantità deve essere precisa. Non è consentito indicare margini di oscillazione o utilizzare espressioni come «circa».
3Un’eventuale quantità minima indicata deve essere raggiunta in ogni singolo caso. Deve essere riconoscibile che è indicata la quantità minima.
Capitolo 2: Vendita di merce sfusa
Art. 5 Misurazione della quantità di merce
1Nella vendita di merce sfusa la quantità è misurata in presenza del consumatore o dal consumatore stesso mediante strumenti di misurazione conformi ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20066 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.
2Il DFGP può prevedere eccezioni, in particolare per la vendita al pezzo.
Art. 6 Misurazione di merce parzialmente imballata
Chi offre merce parzialmente imballata, confezionata in assenza del consumatore, deve mettere a disposizione del consumatore nel punto di vendita uno strumento di misura idoneo, conforme ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 20067 sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP, affinché possa controllare o far controllare la quantità.
Art. 7 Ubicazione dell’indicazione di quantità
Trattandosi di merci non imballate o parzialmente imballate, la quantità può essere indicata altrove che sulla merce stessa. La concordanza tra l’indicazione e la merce deve essere garantita.
5 RS 941.202
6 RS 941.210
7 RS 941.210
[ Avamprogetto, 22.08.11 ]