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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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a. può controllare gli imballaggi preconfezionati, nell’ambito del programma di cui al capoverso 3;
b. controlla le bottiglie impiegate come recipienti di misura dei produttori svizzeri;
c. può controllare i punti di vendita pubblici nell’ambito del programma di cui al capoverso 3.
3L’Istituto federale di metrologia sorveglia l’attività di controllo dei Cantoni. Il DFGP elabora annualmente un programma con i punti fondamentali su cui vertono i controlli dell’Istituto federale di metrologia, il quale stila un rapporto sull’attuazione del programma e sulle attività dei Cantoni.
4Su richiesta dell’Istituto federale di metrologia, gli uffici doganali possono collaborare al controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.
Art. 33 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiega-
te come recipienti di misura
1L’autorità competente controlla per campionamento la conformità degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura alle disposizioni della presente ordinanza:
a. presso il produttore, se la produzione avviene in Svizzera;
b. presso la persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura; oppure
c. in un'altra fase del circuito commerciale, se non è possibile svolgere i controlli secondo la lettera a o b.
2Il controllo degli imballaggi preconfezionati è retto dall’allegato 2, quello delle bottiglie impiegate come recipienti di misura dall’allegato 3.
3Presso i produttori industriali e le persone di cui al capoverso 1 lettera b, gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegati come recipienti di misura vengono controllati almeno ogni anno, presso i produttori commerciali almeno ogni due anni.
4Se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura non sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza, l’autorità competente propone all’interessato uno dei seguenti provvedimenti:
a. rendere conformi gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura e immetterli in commercio;
b. immettere in commercio, a determinate condizioni, gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come strumenti di misura ; oppure
c. rinunciare all’immissione in commercio.
5Se l’interessato non approva la misura proposta, l’autorità competente emana una decisione.
[ Avamprogetto, 22.08.11 ]