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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine

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Sezione 2: Tipi particolari di imballaggi preconfezionati

Art. 14 Imballaggi multipli

1Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da due o più imballaggi contenenti la stessa merce e non destinati a essere venduti singolarmente, va indicata la quantità nominale globale.

2Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da due o più imballaggi contenenti merce diversa e non destinati a essere venduti singolarmente o qualora un imballaggio multiplo contenga merce diversa imballata separatamente, sull’imballaggio multiplo va indicato la quantità nominale della singola merce.

3Qualora un imballaggio multiplo sia costituito da due o più imballaggi preconfezionati recanti indicazioni sufficienti per la loro vendita singola, sull’imballaggio multiplo va apportata almeno una delle seguenti indicazioni:

a. il numero e la quantità nominale dei singoli imballaggi preconfezionati; o

b. la quantità nominale globale dell’imballaggio multiplo.

4È possibile rinunciare alle indicazioni di cui al capoverso 3 se:

a. i singoli imballaggi preconfezionati sono visibili e facilmente constatabili; e

b. le indicazioni della quantità nominale sono riconoscibili:

1. su almeno un imballaggio preconfezionato, nel caso di imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale,

2. su tutti gli imballaggi preconfezionati, nel caso di imballaggi preconfezionati contenenti una quantità nominale divergente.

5Sulle confezioni multiple contenenti cibi costituiti da prodotti alimentari diversi e tra loro separati va indicata la quantità nominale globale.

Art. 15 Imballaggi preconfezionati contenenti vino o bevande spiritose

Variante A

1La merce elencata all’allegato 1 presentata in imballaggi preconfezionati di vino e bevande spiritose che rientrano negli intervalli di contenuto effettivo elencati all’allegato 1, può essere contrassegnata con il marchio di conformità di cui all’articolo 23 soltanto se la quantità nominale corrisponde a uno dei valori elencati nell’allegato 1.

2Qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, il capoverso 1 si applica a ogni singolo imballaggio preconfezionato.

3Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati a essere venduti singolarmente, il capoverso 1 si applica all’imballaggio preconfezionato.

[ Avamprogetto, 22.08.11 ]