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Consultazione 2010/121: Ordinanza sulle dichiarazioni e ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali · 27 pagine
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mità di cui all’articolo 23 o il marchio CEE di cui all’articolo 3 della direttiva 76/211/CEE10;
b. in Svizzera, negli altri casi.
Art. 20 Contenuto effettivo in base alla lunghezza o alla superficie
1Negli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie, il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio non può essere inferiore alla quantità nominale.
2Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza devono adempiere i seguenti requisiti:
a. per una lunghezza non superiore a 5 m, non è tollerato alcuno scarto per difetto;
b. per una lunghezza superiore a 5 m, è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 2 per cento.
3Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla superficie è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento.
Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi
Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi devono adempiere i seguenti requisiti:
a. negli imballaggi preconfezionati contenenti non più di 50 pezzi il contenuto effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale;
b. negli imballaggi preconfezionati contenenti più di 50 pezzi:
1. il contenuto effettivo medio non può essere inferiore alla quantità nominale, e
2. lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia iniziata.
Art. 22 Contenuto effettivo in base al peso sgocciolato
1Gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto effettivo è indicato in base al peso sgocciolato devono, al momento della prima immissione in commercio, adempiere i seguenti requisiti:
a. il peso sgocciolato effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale;
10Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20.1.1976, per il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE), GU L 46 del 21.2.1976, pag 1; ultima modifica mediante la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5.9.2007, GU L L 247 del 21.9.2007, pag. 17.
[ Avamprogetto, 22.08.11 ]