Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/40: Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin · 34 pagine
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Art. 53 Programma d’insegnamento quadro e programmi d’insegnamento per l’educazione fisica
SG, TI, VD e JU rimandano alla competenza cantonale in materia di elaborazione dei programmi scolastici.
Dal punto di vista di BE Cantoni possono svolgere i loro compiti solo se vengono messe a disposizione risorse finanziarie.
Secondo ASEF non è garantito il confronto su scala nazionale per la garanzia della qualità. BVSS e ISPW auspicano che ai sensi del capoverso 1 vengano consultate anche le istituzioni della formazione e le associazioni degli insegnanti.
Art. 54 Qualifica degli apprendisti
LU è favorevole ad una qualifica che deve essere espressa sotto forma di nota per l’educazione fisica nell’attestato federale di capacità. Per TI la qualifica non deve essere limitata alle scuole professionali.
BE, SG, VS e NE respingono la qualifica degli apprendisti in educazione fisica; FR ne mette in dubbio l’utilità. VS e NE criticano che non sono regolati i contenuti della qualifica; per VD la disposizione non è abbastanza comprensibile.
CSD, ASEF, ASSSP e USAM approvano la qualifica e chiedono regole più dettagliate sul tipo di verifica da svolgere.
Art. 55 Insegnanti
AG giudica opportuno dal punto di vista legale e contenutistico che la Confederazione regoli i presupposti per la pratica della professione di insegnante presso le scuole professionali. Anche SG è dello stesso avviso, ma chiede disposizioni dettagliate a complemento della norma.
CDPE, ZH, UR, SZ, OW, NW, FR, BL, AR, SG, TG, GE, JU e cohep: la competenza per definire i presupposti minimi per la formazione e il perfezionamento degli insegnanti di educazione fisica è attribuita in via di principio ai Cantoni.
LU, SO, VD, Swiss Olympic, Swiss-Ski, Unihockey, USP, Athletics, Swissfit, LVSS, ASEF,
BSVV, ISPW, KFH, cohep e ASSSP chiedono che in futuro gli insegnanti di educazione fisica presso le scuole professionali di base dispongano non più di un bachelor o di un diploma federale di insegnante di educazione fisica I ma di un master o di un diploma federale di insegnante di educazione fisica II.
Secondo SO e CSD di deve fare una distinzione fra il bachelor ottenuto presso la SUFSM e quello di una Università; il primo costituisce una qualifica specialistica ad hoc per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali e deve quindi essere considerata come abilitazione all’insegnamento.
CSSPC e SVG reputano giusto che per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali sia sufficiente un’abilitazione all’insegnamento con diploma di bachelor.
3122 Scuola universitaria federale dello sport 3122.1 Posizionamento e compiti Art. 56 Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM)
SG wünscht chiede che la SUFSM sia sottoposta direttamente al dipartimento o al Consiglio federale.