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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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Modifiche a parte della OAC (indipendenti dall’abolizione del contrassegno per velocipedi)
Testo vigente Proposta di modifica
Art. 4 Autorizzazioni Art. 4 Autorizzazioni
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Inoltre, nel traffico interno: Inoltre, nel traffico interno:
b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli
con più di otto posti a sedere adibiti al trasporto di agenti di polizia, con più di otto posti a sedere adibiti al trasporto di agenti di polizia e veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti; autoveicoli del servizio antincendio, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;
Spiegazioni:
Per condurre un autoveicolo del servizio antincendio senza limitazioni in termini di numeri di posti a sedere è necessaria, a seconda del peso totale del veicolo, la licenza di condurre della sottocategoria C1 (3,5 t - 7,5 t) o della categoria C (oltre 7,5 t).
Se il peso totale del veicolo supera le 7,5 t, può bastare la licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione di aver superato l’esame di guida con un autoveicolo dei servizi antincendio il cui peso totale è superiore a 7500 kg o con un autocarro per la scuola guida della categoria C. In questi casi,
accanto alla sottocategoria C1 è apposto il codice 118. È quanto risulta dall’articolo 24c lettera d OAC.
La OAC in vigore non prevede tuttavia l’autorizzazione a condurre, con la licenza della categoria C, autoveicoli del servizio antincendio aventi più di otto posti. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 OAC, alla categoria C appartengono gli autoveicoli con un peso totale ammesso di oltre 3500 kg; sono esclusi i motoveicoli della categoria D, ossia quelli adibiti al trasporto di persone con più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente.