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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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II. Veicoli non identificati o non assicurati II. Veicoli o mezzi simili a veicoli non identificati o non assicurati
Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia
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In caso di danni materiali causati da veicoli a motore, rimorchi o In caso di danni materiali causati da conducenti non identificati di veicoli velocipedi non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a a motore, rimorchi, velocipedi o mezzi simili a veicoli, la franchigia
1000 franchi. La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati ammonta a 1000 franchi. La franchigia decade se nel medesimo evento cagionati anche considerevoli danni alle persone. sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone.
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Se è contestata l’assenza di un assicuratore di responsabilità civile tenuto Se è contestata l’assenza di un assicuratore di responsabilità civile a versare le prestazioni, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare tenuto a versare le prestazioni o se colui che cagiona il danno non ha anticipatamente la parte lesa. un’assicurazione di responsabilità civile tenuta a versare anticipazioni, il
Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.
Spiegazioni:
Titolo cifra II:
Il FNG deve coprire anche i danni causati da conducenti non identificati di mezzi simili a veicoli (cfr. art. 76 cpv. 2 lett. a n. 2 LCStr, nella versione del 1°ottobre 2010).
Capoverso 3:
E necessario completare la disposizione menzionando i «mezzi simili a veicoli».
Capoverso 4:
Conformemente all’articolo 76 capoverso 5 lettera a LCStr (nella versione del 1° ottobre 2010) il Consiglio federale può obbligare il FNG a versare anticipazioni quando l’autore del danno non è coperto da un’assicurazione di responsabilità civile.
Art. 53a Ammontare delle prestazioni
1
Il Fondo nazionale di garanzia copre la responsabilità per i danni causati da veicoli a motore non identificati o non assicurati , secondo quanto previsto dall’assicurazione minima obbligatoria.
2
Se il conducente non identificato, non assicurato o non sufficientemente assicurato di un velocipede o di un mezzo simile a un veicolo cagiona un danno, la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli spetta fino all’importo di due milioni di franchi per infortunio, complessivamente per i danni materiali e alle persone.
3
Il capoverso 1 è applicabile per analogia ai veicoli di cui all’articolo 37.