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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine

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Revisione parziale dell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)

Testo vigente Proposta di modifica

Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei Abrogato veicoli ad essi equiparati

Capo primo: Velocipedi Capo quarto: Veicoli a motore con potenza o velocità minime

Art. 34 Contrassegno per velocipedi Abrogato.

1

Per la durata di validità, il contrassegno apposto sul velocipede comprova

l’esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità civile (art. 70 L).

2Abrogato. Quali contrassegni per i velocipedi sono rilasciati autocollanti (allegato 3,

lett. A). Vi sono stampati, in cifre, i seguenti dati:

a. l’indicazione dell’assicurazione di responsabilità civile competente

(numero d’assicurazione);

b. la designazione del Cantone;

c. un numero di serie progressivo;

d. l’anno di validità.

3Abrogato. I contrassegni per i velocipedi sono validi dal 1° gennaio dell’anno

stampato al 31 maggio dell’anno successivo. I contrassegni il cui millesimo

o numero d’assicurazione è illeggibile non sono validi.

4Abrogato. Il contrassegno è trasferibile su un altro velocipede.

5Abrogato. Anche i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) sono muniti di

contrassegni.

6Abrogato. I velocipedi della Confederazione sono muniti di contrassegni speciali, di

validità illimitata (allegato 3 lett. B).