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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sull’assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31)
Testo vigente Proposta di modifica
Parte terza: Assicurazione di responsabilità civile dei velocipedi e dei Abrogato veicoli ad essi equiparati
Capo primo: Velocipedi Capo quarto: Veicoli a motore con potenza o velocità minime
Art. 34 Contrassegno per velocipedi Abrogato.
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Per la durata di validità, il contrassegno apposto sul velocipede comprova
l’esistenza della prescritta assicurazione di responsabilità civile (art. 70 L).
2Abrogato. Quali contrassegni per i velocipedi sono rilasciati autocollanti (allegato 3,
lett. A). Vi sono stampati, in cifre, i seguenti dati:
a. l’indicazione dell’assicurazione di responsabilità civile competente
(numero d’assicurazione);
b. la designazione del Cantone;
c. un numero di serie progressivo;
d. l’anno di validità.
3Abrogato. I contrassegni per i velocipedi sono validi dal 1° gennaio dell’anno
stampato al 31 maggio dell’anno successivo. I contrassegni il cui millesimo
o numero d’assicurazione è illeggibile non sono validi.
4Abrogato. Il contrassegno è trasferibile su un altro velocipede.
5Abrogato. Anche i velocipedi dei Cantoni (art. 73 cpv. 2 L) sono muniti di
contrassegni.
6Abrogato. I velocipedi della Confederazione sono muniti di contrassegni speciali, di
validità illimitata (allegato 3 lett. B).