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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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Art. 60 Disposizioni penali Abrogato.
n. 3:
Chi guida uno dei veicoli equiparati ai velocipedi, secondo l’articolo 37
lettere a e b, non munito di un contrassegno valido,
chi circola regolarmente in Svizzera con un velocipede estero non munito di
un contrassegno valido,
è punito con la multa.
Spiegazioni:
Disposizione obsoleta a seguito della revisione della LCStr.
Disposizione transitoria della modifica del xx.yy.2011
1
Nonostante decada l’obbligo assicurativo, l’assicuratore è ancora vincolato all’obbligo di risarcimento derivante dai contratti di assicurazione stipulati per il 2011 per l’importo stabilito in tali contratti. L’obbligo di risarcimento termina il 31 maggio 2012.
2
I Cantoni vigilano affinché, almeno fino al 31 dicembre 2012, presso la polizia sia accessibile a tutti un elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d’assicurazione di responsabilità civile.
Spiegazioni:
Capoverso 1:
Anche se, con l’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza, sarà abolito l’obbligo assicurativo, i contratti di assicurazione in corso
continueranno a essere validi fino alla loro scadenza. L’obbligo di risarcimento termina comunque alla scadenza del contrassegno per velocipedi rilasciato per il 2011 (ossia il 31 maggio 2012).
Capoverso 2:
L’elenco dei codici che consentono di identificare le compagnie d’assicurazione di responsabilità civile è mantenuto; tuttavia, trascorso il periodo transitorio, non dovrà più essere accessibile a tutti presso la polizia. Questa soluzione era necessaria unicamente finché il contrassegno per velocipedi era obbligatorio. Sul contrassegno, infatti, è riportato soltanto un codice; per identificare la compagnia d’assicurazione corrispondente è necessario rivolgersi alla polizia. Una volta abolito il contrassegno, però, questi codici saranno utili soltanto agli assicuratori di responsabilità civile (di privati e degli autoveicoli) e ai servizi della circolazione stradale e non sarà dunque più necessario renderli disponibili in modo generalizzato. Il periodo transitorio si conclude il 31 dicembre 2012; entro questa data dovrebbero infatti essere noti gli incidenti occorsi fino alla scadenza del contrassegno per velocipedi rilasciato per il 2011 (ossia il 31 maggio 2012).