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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine

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Spiegazioni

Si tratta qui dell’aspetto materiale più importante della modifica proposta: l’obbligo assicurativo e quello di procurarsi il contrassegno per velocipedi devono essere abrogati anche per i veicoli a motore equiparati ai velocipedi. Le ragioni che giustificano questa modifica sono riportate qui di seguito.

Lettera a (carri a mano provvisti di motore):

Senza il timone, questi veicoli non possono certamente superare 3 metri di lunghezza e 1,80 metri di larghezza; il peso totale non deve essere superiore a 3 tonnellate (art. 173 cpv. 1 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV; RS 741.41). Vista la modesta velocità

massima (8 km/h), questi veicoli sono però un fattore di rischio relativamente trascurabile nella circolazione stradale e, rispetto al passato, sono molto meno utilizzati (in passato, venivano impiegati ad es. dall’addetto alla consegna del latte, dal postino, ecc.; oggi ne sono un esempio le idropulitrici Clean Fix). A ciò si aggiunge il fatto che, di norma, il detentore è titolare di un’assicurazione di responsabilità civile aziendale.

Lettera b (monoassi guidati da una persona a piedi e non destinati a trainare rimorchi):

La velocità massima per costruzione dei monoassi è di 25 km/h. Qui, tuttavia, si fa riferimento esclusivamente ai monoassi guidati da persone a piedi.

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Poiché, in questa situazione, la velocità raggiunta è minima , appare logico equipararli ai velocipedi per quanto riguarda l’assicurazione e la

responsabilità civile. Va detto, inoltre, che non sono note situazioni in cui questa tipologia di veicoli abbia causato danni tali da giustificarne

l’equiparazione ai ciclomotori.

Lettera c (ciclomotori leggeri):

Per «ciclomotori leggeri» si intendono «i veicoli ad un posto, con due ruote collocate una dietro l’altra, i veicoli specialmente approntati per trasportare una persona disabile e le combinazioni speciali velocipede/carrozzella per disabili aventi un ausilio elettrico del pedale fino a una velocità massima di 25 km/h e una potenza nominale massima di 0,25 kW» (art. 18 lett. a OETV). Dal 1° aprile 2003, data dell’entrata in vigore della revisione parziale

dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC; RS 741.51), i detentori di ciclomotori leggeri (ovvero di biciclette elettriche, note anche come «ebike») devono munirsi semplicemente del contrassegno per velocipedi. Poiché, a differenza dei veicoli a motore alimentati a benzina, i veicoli a

propulsione elettrica non producono emissioni di CO2 e, sotto questo punto di vista, sono assimilabili ai velocipedi, è importante preservare le

agevolazioni amministrative introdotte nel 2003 per incentivarne l’impiego. L’abolizione del contrassegno per velocipedi non ha lo scopo di reintrodurre l’equiparazione dei ciclomotori leggeri ai comuni ciclomotori e dunque l’obbligo della licenza di circolazione e delle targhe per il loro impiego, bensì mira

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soprattutto a sgravare i conducenti e le autorità comunali e cantonali dagli oneri amministrativi connessi. Per questo, la modifica proposta deve andare a beneficio anche dei conducenti di biciclette elettriche di cui all’articolo 18 lettera a OETV. Va detto che anche nei Paesi limitrofi della Svizzera – con la sola eccezione della Francia – non è previsto l’obbligo assicurativo per i veicoli equiparabili ai nostri ciclomotori leggeri.

Lettera d (carrozzelle per invalidi):

Tenuto conto della limitata velocità massima che possono raggiungere e delle dimensioni contenute, è logico equiparare le carrozzelle per invalidi ai velocipedi per quanto riguarda l’assicurazione e la responsabilità civile. Considerato poi che è solo grazie ad esse che le persone costrette ad utilizzarle godono di una certa mobilità, non ha senso complicarne inutilmente la procedura di immatricolazione.

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In funzione dell’andatura, un pedone può raggiungere una velocità che varia da 4 a 7 km all’ora.

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Cfr. il parere del 4 giugno 2010 del Consiglio federale sul rapporto del 4 maggio 2010 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati in merito all’iniziativa parlamentare Stähelin 08.520 Abolizione dei contrassegni per velocipedi.