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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni Art. 96 Ciclomotori della Confederazione e dei Cantoni
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Per l’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione, sono All’immatricolazione dei ciclomotori della Confederazione sono applicabili applicabili le norme speciali seguenti: le norme speciali seguenti:
a. le targhe sono rilasciate dai servizi competenti per il rilascio dei a. le targhe hanno validità illimitata e devono riportare nel terzo
contrassegni per velocipedi e portano lettere conformi a quelle di detti superiore, da sinistra a destra, una croce federale e le lettere di cui al bis
contrassegni (all. 3 OAV). La loro durata di validità è illimitata; devono capoverso 1 .
figurare da sinistra a destra, nel terzo superiore, una croce federale e
le lettere attribuite al veicolo;
1bis
L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito rilascia:
a. targhe con le lettere PR per i ciclomotori delle (ex) regie e degli uffici federali che non hanno contrassegni propri;
b. targhe con la lettera M per i motocicli dell’equipaggiamento di base e per quelli dell’amministrazione militare.
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I ciclomotori dei Cantoni per i quali non è stata stipulata l’assicurazione Invariato.
sulla responsabilità civile (art. 73 cpv. 2 LCStr) vengono muniti di targhe
cantonali ordinarie portanti il numero di una serie speciale fissata dal
Cantone.
Spiegazioni
Capoverso 1 frase introduttiva:
La Posta Svizzera ha sostituito i suoi velocipedi con motoleggere più performanti, che l’autorità cantonale immatricola, così come tutti gli altri ciclomotori della Posta, con targhe cantonali ordinarie.
L’Amministrazione federale delle dogane non ha più immatricolato ciclomotori con le lettere ZD da almeno un decennio. Se del caso, in futuro l’Ufficio
bis
della circolazione e della navigazione dell’esercito potrebbe rilasciare una targa con le lettere PR (cfr. cpv. 1 lett. a: «ciclomotori degli Uffici federali che non hanno contrassegni propri»).
In linea di massima, quindi, le regole speciali di cui a questo capoverso riguardano ormai soltanto i ciclomotori dell’esercito.
Capoverso 1 lettera a:
I velocipedi della Confederazione non avranno più contrassegni particolari (cfr. art. 34 cpv. 6 in combinato disposto con l’allegato 3 lett. B OAV, che viene abrogato). Va pertanto stralciato il riferimento ai servizi competenti per il rilascio dei contrassegni per velocipedi e quello alle lettere conformi all’allegato OAV. L’ufficio federale competente per il rilascio delle targhe e le lettere che devono figurare in tali targhe sono ora menzionati esplicitamente nel
bis
capoverso 1 .