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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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avamprogetto
Spiegazioni:
Capoverso 1:
Dai pareri espressi nel quadro della consultazione sull’avamprogetto di modifica della LCStr è emerso l’auspicio che, diversamente dai velocipedi, i ciclomotori restino assoggettati all’obbligo assicurativo. In futuro, dunque, i ciclomotori non saranno più «equiparati ai velocipedi per quanto riguarda l’assicurazione».
Capoversi 2 - 4:
L’obbligo di presentare un attestato di assicurazione a parte decade, ragione per cui i capoversi 2, 3 e 4 possono essere stralciati.
La prova dell’avvenuta conclusione di un contratto d’assicurazione è fornita apponendo sulla targa il contrassegno d’assicurazione [cpv. 2 e 3 dell’art. 38 dell’avamprogetto di OAV (qui di seguito: AP-OAV), che ha validità annua (cpv. 4 AP-OAV)]. Le prescrizioni riguardanti l’impiego del contrassegno per velocipedi sono riprese dalle istruzioni del 14 marzo 1977 disciplinanti l’applicazione dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, emanate dall’allora competente Dipartimento federale di giustizia e polizia (cfr. il paragrafo riguardante l’art. 94 cpv. 6 n. 1).
Le attuali «targhe annuali» per motocicli vanno abolite e sostituite dai contrassegni adesivi da applicare sulle targhe. Trascorso un anno, sarà sufficiente sostituire il contrassegno.
Capoverso 5:
Cfr. le istruzioni sopracitate del 14 marzo 1977; paragrafo riguardante l’art. 94 cpv. 6 n. 3). Il passaggio nel quale si precisa che non è necessario
presentare un nuovo attestato d’assicurazione non è stato ripreso poiché l’obbligo di presentare un attestato a parte è abolito (abrogazione dell’art. 38 cpv. 2–3 OAV). L’autorità verifica che nella licenza di circolazione sia stato applicato un contrassegno d’assicurazione valido.
Capoverso 6:
Riflette la prassi attuale. È infatti l’Associazione dei servizi della circolazione (asa) che, su delega dei Cantoni, ordina i contrassegni presso una tipografia e provvede al loro rilascio. I servizi cantonali della circolazione collaborano con diversi uffici di distribuzione quali, in particolare, i negozi di biciclette e ciclomotori, diverse amministrazioni comunali, alcuni uffici postali e posti di polizia.
Parte quarta: Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di Parte terza: Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia garanzia
I. Velocipedi esteri I. Veicoli esteri
Art. 50 Art. 50 cpv. 1, 2 e 3
11
I velocipedi esteri abbisognano di un autocollante per velocipedi (art. 34 Per quanto riguarda l’assicurazione, ai ciclomotori esteri si applicano per cpv. 2) se sono regolarmente utilizzati per recarsi in Svizzera. Per quanto analogia le prescrizioni sui veicoli a motore esteri (art. 39 segg.).
riguarda l’assicurazione, ai ciclomotori esteri si applicano per analogia le
prescrizioni sui veicoli a motore esteri (art. 39 segg.).