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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine

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2Abrogato.

Se l’utilizzatore di un velocipede straniero sprovvisto dell’autocollante

causa un danno in Svizzera, si applicano le regole seguenti:

a. la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli sarebbe

spettato se il velocipede che ha causato il danno fosse stato munito di

un autocollante valevole;

b. spetta al Fondo nazionale di garanzia risarcire i danni.

3Abrogato.

Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli autoveicoli esteri,

equiparati ai velocipedi giusta l’articolo 37.

4

Alle manifestazioni sportive estere con velocipedi che attraversano il Invariato.

territorio svizzero si applica per analogia l’articolo 47.

Spiegazioni:

Capoverso 1:

L’attestato d’assicurazione non è più richiesto neppure a coloro che entrano in Svizzera alla guida di un velocipede. Se il ciclista domiciliato all’estero non è assicurato e causa danni materiali o alle persone, spetta al Fondo nazionale di garanzia (FNG) risarcire la parte lesa (cfr. art. 53a cpv. 2 AP-OAV).

Capoverso 2, frase introduttiva e lettera a:

Queste disposizioni, modificate per tenere conto dell’abolizione del contrassegno per velocipedi, sono state trasferite nell’articolo 53a capoverso 2 AP-OAV.

Capoverso 2 lettera b:

Trasferita, senza modifiche materiali, nell’articolo 53a capoverso 1 AP-OAV.

Capoverso 3:

Trasferito, senza modifiche materiali, nell’articolo 53a capoverso 3 AP-OAV.

Capoverso 4:

L’obbligo assicurativo è sì abolito per i conducenti di velocipedi, ma è mantenuto nel caso di manifestazioni ciclistiche (cfr. art. 72 cpv. 4 primo periodo della modifica del 1° ottobre 2010 LCStr, che non è stato abrogato).