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Consultazione 2011/12: Modifiche a livello di ordinanza dovute all'abolizione del contrassegno per velocipedi · 22 pagine
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2Abrogato.
Se l’utilizzatore di un velocipede straniero sprovvisto dell’autocollante
causa un danno in Svizzera, si applicano le regole seguenti:
a. la parte lesa può far valere il diritto al risarcimento che gli sarebbe
spettato se il velocipede che ha causato il danno fosse stato munito di
un autocollante valevole;
b. spetta al Fondo nazionale di garanzia risarcire i danni.
3Abrogato.
Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli autoveicoli esteri,
equiparati ai velocipedi giusta l’articolo 37.
4
Alle manifestazioni sportive estere con velocipedi che attraversano il Invariato.
territorio svizzero si applica per analogia l’articolo 47.
Spiegazioni:
Capoverso 1:
L’attestato d’assicurazione non è più richiesto neppure a coloro che entrano in Svizzera alla guida di un velocipede. Se il ciclista domiciliato all’estero non è assicurato e causa danni materiali o alle persone, spetta al Fondo nazionale di garanzia (FNG) risarcire la parte lesa (cfr. art. 53a cpv. 2 AP-OAV).
Capoverso 2, frase introduttiva e lettera a:
Queste disposizioni, modificate per tenere conto dell’abolizione del contrassegno per velocipedi, sono state trasferite nell’articolo 53a capoverso 2 AP-OAV.
Capoverso 2 lettera b:
Trasferita, senza modifiche materiali, nell’articolo 53a capoverso 1 AP-OAV.
Capoverso 3:
Trasferito, senza modifiche materiali, nell’articolo 53a capoverso 3 AP-OAV.
Capoverso 4:
L’obbligo assicurativo è sì abolito per i conducenti di velocipedi, ma è mantenuto nel caso di manifestazioni ciclistiche (cfr. art. 72 cpv. 4 primo periodo della modifica del 1° ottobre 2010 LCStr, che non è stato abrogato).